Il contrassegno consente di:
- sostare in tutti i parcheggi per disabili;
- il transito e la sosta, purché non costituisca intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia vietata o limitata la sosta;
- il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l’accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi;
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- nel rispetto delle Ordinanze Sindacali il transito e la sosta, anche nelle ZTL e nelle aree pedonali, nelle fasce orarie indicate dalla segnaletica stradale.
Il contrassegno non consente di sostare:
- nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- negli spazi di fermata degli autobus;
- sugli attraversamenti pedonali;
- in corrispondenza dei passi carrabili;
- nelle zone di canalizzazione;
- se creano intralcio e pericolo alla circolazione.
Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.
In caso di decesso il permesso deve essere restituito. Qualora non si dia seguito alla restituzione si applicheranno le previste sanzioni di legge.
Chi rilascia il contrassegno disabili:
- Comando Polizia Locale – ufficio front office
Modalità per ottenere il servizio:
- presentare domanda su apposito modello (allegato in calce alla presente o disponibile presso il front office);
- allegare n. 1 foto tessera recente (non più di mesi 6) dell’avente diritto;
- il modello dovrà essere firmato in originale dall’avente diritto (si precisa che il titolare dovrà essere presente al momento della firma).
Requisiti:
Attestazione dell’Autorità Sanitaria rilasciata dal Servizio di Medicina legale dell’ASUR Marche 7 di Ancona in Via C. Colombo 106 – 071 870.5525
Validità del documento erogato:
Il permesso rilasciato ha, di norma, una validità massima di 5 anni e può essere rinnovato.
Il rinnovo del permesso deve essere effettuato entro la scadenza ed avviene dietro pagamento del relativo importo su presentazione di:
- contrassegno già in possesso del richiedente;
- certificazione del proprio medico curante, che attesta che le condizioni di salute non sono variate
Tempi per la definizione della pratica:
5 giorni
Normativa di riferimento:
- Art. 188 del Codice della Strada;
- Art. 381 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- D.P.R. 384/78 e successive modifiche o integrazioni.