Snellire autocertificando – in ANPR con lo SPID/CIE/CSN ogni cittadino scarica la sua autocertificazione

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Ogni cittadino al posto del certificato richiesto può presentare UN’AUTOCERTIFICAZIONE.
Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato).
Può presentarlo direttamente o spedirlo a qualsiasi ufficio pubblico , gestore di pubblico servizio  e anche ufficio privato per posta o tramite fax allegando il documento di identità. Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo sostituisce in modo definitivo.
La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono  richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari. La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Con la modifica apportate dall’art. 30 bis  Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15  settembre 2020) anche i PRIVATI senza alcuna distinzione (banche, assicurazioni ecc) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli.

Chi può usare l’autocertificazione

  • I cittadini italiani
  • I cittadini dell’Unione Europea
  • I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni ( non è più necessario che siano anche residenti)

I documenti che si possono autocertificare

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • reddito o situazione economica anche per la concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • assenza di condanne penali e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale in base alle norme in vigore
  • persone a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento

Norme di riferimento

  • Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo B)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.444 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa ( Testo C)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa . ( Testo A )
  • Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15  settembre 2020)

NOVITA’ IMPORTANTE 

Sul portale di ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, all’indirizzo:

https://www.anagrafenazionale.interno.it/

 

ogni cittadino può accedere alla propria scheda anagrafica e scaricarsi in autonomia l’autocertificazione di:

  • nascita
  • stato civile
  • cittadinanza
  • famiglia anagrafica,
  • residenza,
  • esistenza in vita

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai Privati

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con SPID, CARTA d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi

ACCEDI ALLA PROCEDURA CLICCANDO SU QUESTO LINK:

https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest/a-cittadini

 

A chi rivolgersi – Info

PER INFORMAZIONI – 071 – 222 2231 dalle 10.00 alle 12.000 dal LUNEDI’ al VENERDI’

Responsabile: Tiziano Fulgi

Dirigente: Giorgio Foglia

ALLEGATI:

Dichiarazione sostitutiva certificazioni nucleo famigliare

Dichiarazione sostitutiva certificazioni per nascita

Dichiarazione sostitutiva di certificazione generica

Dichiarazione sostitutiva certificazione obblighi militari

Dichiarazione sostitutiva certificazione per morte

Dichiarazione sostitutiva certificazioni storiche di residenza

Ultimo aggiornamento

6 Novembre 2023, 17:15

Pubblicazione

10 Giugno 2015, 09:51