Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato).
Può presentarlo direttamente o spedirlo a qualsiasi ufficio pubblico , gestore di pubblico servizio e anche ufficio privato per posta o tramite fax allegando il documento di identità. Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo sostituisce in modo definitivo.
La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari. La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Con la modifica apportate dall’art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i PRIVATI senza alcuna distinzione (banche, assicurazioni ecc) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli.
Chi può usare l’autocertificazione
- I cittadini italiani
- I cittadini dell’Unione Europea
- I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni ( non è più necessario che siano anche residenti)
I documenti che si possono autocertificare
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- reddito o situazione economica anche per la concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- assenza di condanne penali e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale in base alle norme in vigore
- persone a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
Norme di riferimento
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo B)
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.444 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa ( Testo C)
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa . ( Testo A )
- Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020)