RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARTICOLO 29 BIS: ONERI RIDOTTI PER LE VARIANTI SUGLI IMMOBILI IN ABBANDONO E IN DEGRADO

La giunta riunita questa mattina a Palazzo del Popolo ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio, gli indirizzi per una variazione del Prg, relativa al metodo di calcolo per il contributo straordinario dovuto all’Ente per l’esecuzione delle trasformazioni dei contenitori urbani dismessi (Art. 29 bis delle norme tecniche di attuazione del Prg). In concreto, questo atto prevede l’utilizzo del metodo di calcolo degli oneri già applicato per tutte le altre varianti, più favorevole rispetto a quello attuale, che era invece diversificato.

Con questo atto – spiega l’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio – interveniamo per affrontare la questione della riqualificazione di quegli immobili che versano in stato di abbandono e di degrado. Lo facciamo sbloccando finalmente le procedure che fino a oggi hanno impedito interventi efficaci per questi immobili. Diamo così una risposta a un’esigenza di rigenerazione imprescindibile per la città, che non influisce solo dal punto di vista urbanistico, ma funziona da volano per una riqualificazione più ampia anche in termini di decoro, di sicurezza e di qualità del paesaggio urbano e della vita cittadina”.

I contenitori interessati dalla variazione sono quelli destinati dal Piano ad “attrezzature civiche di interesse urbano, ad attrezzature religiose di interesse urbano, ad attrezzature tecnico/distributive”, sia di proprietà pubblica – comunale o di altri enti – sia privata, come per esempio l’edificio dell’ex Enel, l’ex Pie Venerini di Posatora l’ex Fermi, per i quali nel 2010 era stato avviato l’iter autorizzativo per la trasformazione ai sensi dell’articolo 29 bis, ma che a tutt’oggi sono ancora inutilizzati e la loro riqualificazione non si è mai attuata.

L’articolo 29 bis, inserito nel Piano regolatore con apposita variante già nel 2007, consentiva la riqualificazione di questi ambiti senza ricorrere al procedimento normale di variante. Nel frattempo l’evoluzione normativa statale ha definito le modalità di calcolo del plusvalore, che è stato recepito dal Comune e applicato in tutto il resto del territorio comunale. Oggi, oltretutto, con l’entrata in vigore della nuova Legge urbanistica regionale 19 del 2023, che individua all’interno della città gli ambiti di rigenerazione, le aree individuate dall’art. 29 bis potranno ricoprire un ruolo significativo per la riqualificazione di ambiti importanti della città di Ancona. Quindi la variazione dell’articolo si rende necessaria per adeguare il vecchio metodo di calcolo del plusvalore generato dalla variante urbanistica (a carico del soggetto attuatore che compie l’intervento) ai nuovi metodi nel frattempo intervenuti.

In questo modo gli ambiti di trasformazione individuati dal 29 bis che in questi anni hanno trovato difficoltà nell’attuazione anche a causa degli oneri economici, sono equiparati a qualsiasi altro intervento di trasformazione che necessita di variante urbanistica. Il soggetto attuatore di queste importanti opere avrà quindi le medesime possibilità e il medesimo trattamento rispetto alla generalità degli interventi.

Si pongono dunque – conclude Eliantonio – due questioni strategiche e operative, che l’Amministrazione dorica ritiene fondamentali per lo sviluppo armonico e moderno della città di Ancona: da un lato una questione di equità tra tutti i soggetti che operano gli interventi, dall’altro una possibilità più concreta ed efficace per una vera rigenerazione urbana. Il fatto che gli articoli 29 bis possano usufruire della nuova modalità di calcolo consente una maggiore fattibilità degli interventi nelle aree di rigenerazione individuate, che sono proprio quelle su cui si dovrebbe incentrare il nuovo piano urbanistico generale che la Città di Ancona, come tutti i Comuni della regione, è chiamata a redigere per legge entro il 2027”.

Ultimo aggiornamento

6 Settembre 2024, 11:36

Pubblicazione

5 Settembre 2024, 14:57