Passi e Accessi Carrabili

Per l’attivazione di un “ingresso” veicolare ad area o garage privato, da utilizzare per lo stazionamento di mezzi o per attività lavorativa occorre il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Società Ancona Entrate.

Passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un’opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’ art. 22 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e Art. 120 (Figura II 78. del D.P.R. n. 495/92), sono esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate al titolare dell’atto di concessione.

Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 120 del D.P.R. 495/1992.

Domanda per rilascio autorizzazione:

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, deve essere redatta su apposito modello regolarizzata in termini di bollo e deve essere indirizzata alla società Ancona Entrate.
Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

  • generalità del richiedente il passo carrabile:
    • per le persone fisiche: il cognome e nome, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l’eventuale recapito telefonico e l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
    • per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapiti telefonici  e l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
  • titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carrabile;
  • ampiezza dell’apertura (luce del passo);
  • ubicazione del passo carrabile  (l’indirizzo e il numero civico);
  • dati catastali;
  • destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di struttura pubblica);
  • esistenza o meno di cancelli, serrande o di sistemi di apertura automatizzati;
  • esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede, scivolo, ecc.);
  • distanza del passo carrabile da eventuali incroci;
  • dimensioni del passo carrabile;
  • descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire;
  • impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di autorizzazione.

Costi:

La domanda deve essere corredata da:

  • marca da bollo da apporre sull’autorizzazione che viene rilasciata da Ancona Entrate;
  • planimetria in scala 1:2000 con evidenziato in colore rosso il passo carrabile;
  • attestazione del versamento dovuto per il costo di  € 25,00  del cartello segnaletico e di € 25,00 per i diritti di istruttoria e sopralluogo.

Qualora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la normativa vigente preveda l’autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà presentare apposita istanza al competente ufficio comunale tendente ad ottenere l’atto autorizzativo (autorizzazione edilizia).

Istruttoria della domanda:

L’istruttoria della domanda è svolta dalla società Ancona Entrate, che predispone apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali.
Ancona Entrate attiva la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza della domanda. Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme e regolamenti.
È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona Entrate comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepisca i pareri acquisiti.
In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all’occupazione.
Al termine dell’istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego della stessa.

Normativa di riferimento:

Articolo 22 del Codice della Strada.

 



Ultimo aggiornamento

3 Settembre 2022, 10:34

Pubblicazione

20 Maggio 2015, 08:30