Passo carrabile
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un’opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’ art. 22 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e Art. 120 (Figura II 78. del D.P.R. n. 495/92), sono esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate al titolare dell’atto di concessione.
Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)
Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 120 del D.P.R. 495/1992.
Domanda per rilascio autorizzazione:
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, deve essere redatta su apposito modello regolarizzata in termini di bollo e deve essere indirizzata alla società Ancona Entrate.
Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
Costi:
La domanda deve essere corredata da:
Qualora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la normativa vigente preveda l’autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà presentare apposita istanza al competente ufficio comunale tendente ad ottenere l’atto autorizzativo (autorizzazione edilizia).
Istruttoria della domanda:
L’istruttoria della domanda è svolta dalla società Ancona Entrate, che predispone apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali.
Ancona Entrate attiva la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza della domanda. Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme e regolamenti.
È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona Entrate comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepisca i pareri acquisiti.
In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all’occupazione.
Al termine dell’istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego della stessa.
Normativa di riferimento:
Articolo 22 del Codice della Strada.
Link:
https://anconaentrate.it/pagina22487_procedura-per-i-passi-carrabili.html
Allegati:
Domanda per rilascio e autorizzazione Passi e Accessi Carrabili
Indice della pagina
Ultimo aggiornamento
6 Ottobre 2022, 13:20
Pubblicazione
21 Maggio 2022, 17:55