Oggetti smarriti e rinvenuti

Ufficio Oggetti Smarriti

Dirigente: Giorgio Foglia

Responsabile Ufficio: Maurizio Buda

Via Terenzio Frediani, 6/C – 60123 – Ancona

Recapiti telefonici: 071 222 4042 – 071 222 4043

email: maurizio.buda@comune.ancona.it

Orario di apertura al pubblico:

  • lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00
  • martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Per verificare se il bene perso sia fra quelli consegnati all’Ufficio

È possibile consultare la lista degli oggetti di valore ritrovati qui oppure ricercando all’Albo pretorio del Comune.

Gli oggetti che hanno un valore solo per chi li ha smarriti (chiavi, occhiali ecc.) sono conservati senza obbligo di pubblicazione. Per verificare se l’oggetto smarrito sia fra quelli in deposito è necessario presentarsi personalmente allo sportello dell’Ufficio.

Si consiglia anche di verificare se il bene smarrito sia in momentaneo deposito presso la Polizia Locale del Comune telefonando al n. 071 222 3085, inviando una mail a polizialocale@comune.ancona.it o presentandosi personalmente alla sede del Comando in via dell’Industria 5 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e martedì, giovedì  dalle 15:00 alle 17:00.

A chi si rivolge il servizio

Tutti coloro che trovano o smarriscono oggetti nel Comune di Ancona.

Illustrazione del servizio

L’art. 927 Codice Civile prevede che “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.”

L’art. 647 del c.p. punisce, a querela di parte, chiunque si appropri di denaro o cose smarrite senza rispettare i disposti propri della legge civile in materia di acquisto della proprietà degli oggetti trovati, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309.

Pertanto, chi trova un bene nel territorio del Comune di Ancona ha l’obbligo di restituirlo al legittimo proprietario o consegnarlo all’Ufficio Oggetti Smarriti comunale (art.) 928 c.c.).

Se il bene viene restituito al legittimo proprietario, al ritrovatore spetta un premio stabilito dalla legge (art.930 c.c.). Se il proprietario non si presenta, una volta trascorsi i limiti di legge, il ritrovatore può diventare proprietario del bene ritrovato (art.929 c.c.).

È sempre possibile consegnare il bene ritrovato anche alla alla Polizia Locale in Via dell’Industria 5,  al Vigile di Quartiere o alle Forze dell’Ordine che, dopo le opportune indagini e verifiche, provvederanno a consegnalo all’Ufficio Beni Smarriti comunale.

L’ufficio Oggetti Smarriti ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi, in qualunque circostanza, nel territorio del Comune di Ancona, di rendere nota alla popolazione la notizia del ritrovamento e di restituire il bene al proprietario o, se ricorrono le condizioni, al ritrovatore.

Chi ha perso un bene può rivolgersi quindi all’Ufficio Oggetti smarriti per verificare se sia fra quelli in deposito.

Riferimenti normativi

articoli del Codice Civile (collegamento a Normattiva):

  • Art. 927. (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
  • Art. 928. (Pubblicazione del ritrovamento).  Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
  • Art. 929. (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata).  Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
  • Art. 930.  (Premio dovuto al ritrovatore).   Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.  Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.  Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
  • Art. 931.  (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).  Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

 

Il regolamento comunale per la conservazione e la consegna degli oggetti rinvenuti e le disposizioni interne per la gestione degli oggetti rinvenuti sono visualizzabili negli allegati.

 

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

23 Luglio 2024, 10:13

Pubblicazione

17 Luglio 2024, 11:40