I cittadini stranieri che sono residenti nel Comune di Ancona e decidono di contrarre matrimonio in Italia dovranno presentare il nullaosta al matrimonio di cui all’art. 116 del Codice Civile.
Lo straniero è comunque soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 84, 85, 86, 87 n. 1, 2, e 4, 88 e 89 del Codice Civile.
Casi che possono verificarsi :
Chi rilascia il nulla osta :
Il nulla osta è rilasciato dalla “competente autorità” del proprio paese che può essere (a seconda della normativa dello Stato di appartenenza) :
1. Autorità Locale nel Paese di provenienza :
Il nulla osta, se rilasciato nella lingua dello Stato di appartenenza, deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla Ambasciata o Consolato italiano, tranne nell’ipotesi che tale adempimento risulti eliminato da specifiche Convenzioni. (1)
(1) La Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, alla quale hanno aderito la maggior parte del Paesi europei, ha soppresso la legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari.
2. Autorità diplomatica o Consolare in Italia :
Il nulla osta viene rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata straniera in Italia e, solitamente, risulta già redatto in lingua italiana. Deve essere legalizzato dalla Prefettura italiana competente.
Contenuto del Nulla Osta :
Nei casi di cui ai punti 1 e 2 il Nulla Osta deve comunque l’indicazione degli sposi e la dichiarazione che possono contrarre matrimonio tra loro ed in particolare :
Il contenuto del Nulla Osta deve rispettare quanto sopra riportato. Non può assolutamente ritenersi sufficiente una generica dicitura relativa alla capacità del cittadino di contrarre matrimonio in Italia o al fatto che sia di stato civile libero o dati parziali anche di uno solo degli sposi.
Necessità del nulla osta :
Il nullaosta di cui all’art. 116 del Codice Civile rappresenta un documento essenziale per poter procedere alle pubblicazioni e, successivamente, alla celebrazione del matrimonio.
In mancanza, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà opporre un rifiuto alla richiesta degli interessati. (1)
L’interessato potrà impugnare il rifiuto con ricorso al Tribunale [6] il quale, qualora lo ritenga opportuno, potrà ammettere il cittadino straniero alla celebrazione del matrimonio anche senza il Nulla Osta, con un provvedimento che sarà presentato all’Ufficiale dello Stato Civile al fine di poter procedere alle pubblicazioni.
Normativa di riferimento :
Codice Civile
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Ultimo aggiornamento
24 Giugno 2022, 12:25
Pubblicazione
22 Dicembre 2015, 17:13