La convivenza di fatto è un nuovo istituto giuridico introdotto con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che di fatto regolamenta quelle convivenze che in precedenza venivano definite more uxorio.
Definizione: il comma 36, dell’unico articolo di cui è composta la legge indicata, intende per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.
Il nuovo istituto giuridico in realtà si fonda sulla famiglia anagrafica, già prevista dal regolamento anagrafico, e attribuendo delle tutele giuridiche che di fatto connotano i conviventi di fatto.
Elementi che costituiscono la convivenza di fatto:
- Conviventi di fatto possono essere due persone maggiorenni e possono essere di sesso diverso che dello stesso sesso;
- Le due persone devono coabitare e costituire una famiglia anagrafica, quindi devono convivere “sotto lo stesso tetto” e devono avere la medesima residenza anagrafica;
- La dichiarazione di convivenza di fatto acquista valore giuridico e viene resa pubblica mediante registrazione nel registro anagrafico e acquista efficacia dopo che l’ufficiale d’anagrafe ha effettuato l’accertamento della convivenza;
- Devono essere unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale;
- Non devono essere vincolate ( l’uno nei riguardi dell’altro) da rapporto di parentela, affinità o adozione, e non devono essere unite (fra loro o con altre persone) in matrimonio o in unione civile;
- I conviventi di fatto acquistano alcuni diritti spettanti ai coniugi:
- In caso di malattia hanno reciproco diritto di visita, di assistenza e alle informazioni personali, diritto a continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente o subentrare nel contratto di affitto in caso di decesso,
- il convivente ha diritto al risarcimento,
- in caso di decesso da fatto illecito di ciascuno può designare l’altro suo rappresentante con pieni poteri o limitati
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e do volere, per le decisioni in materia di salute,
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato;
- il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, o recesso unilaterale, o per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- possibilità di diritto agli alimenti in caso di cassazione del contratto di convivenza.
La dichiarazione di convivenza di fatto o la registrazione del contratto di convivenza deve essere firmata da entrambe le parti e non ha nessun costo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
POSSONO ESSERE PRESENTATE con le seguenti modalità:
– per via telematica tramite il servizio di posta elettronica agli indirizzi:
indirizzo mail: info@comune.ancona.it
indirizzo pec: servizidemografici@pec.comuneancona.it
– direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune in Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona – SOLO PREVIO APPUNTAMENTO:
- richiesto telefonicamente al numero 071.222.2283, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 13.30 e martedì e giovedì, dalle 15.15 alle 17.00;
- attraverso la prenotazione on line a questo LINK
– per posta tramite raccomandata all’indirizzo: Comune di Ancona – Ufficio Anagrafe, Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona
– per fax: al numero 071 222 2109
– con consegna dei moduli debitamente compilati (reperibili anche all’entrata del Comune davanti al box informazioni sul totem predisposto con modulistica anagrafica) all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI ANCONA – piano terra – Largo XXIV MAGGIO 1 – ANCONA.
per INFORMAZIONI : 071/2222234 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal LUNEDI’ al VENERDI’
L’invio per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
– all’indirizzo ordinario: info@comune.ancona.it che la copia della dichiarazione recante la firma autografa di entrambi i dichiaranti e la copia del documento d’identità di entrambi siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
– all’indirizzo PEC: servizidemografici@pec.comuneancona.it che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
La dichiarazione deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo allegato
(per INFORMAZIONI: 071/2222234 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal LUNEDI’ al VENERDI’)
per informazioni:
Mail : info@comune.ancona.it
PEC : servizidemografici@pec.comuneancona.it
ALLEGATI: