L’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (art. 32 D.P.R. 223/1989) può essere richiesta dai cittadini italiani, comunitari o dagli stranieri, compresi gli eventuali componenti del rispettivo nucleo familiare, che dimorano nel comune da non meno di quattro mesi e che non sono nelle condizioni di chiedervi la residenza. Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo, limitato nel tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia, ecc…). L’iscrizione, concessa dopo i necessari accertamenti, non prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche e decorre dalla data di presentazione dell’istanza.
Allo scadere dell’anno di iscrizione il cittadino sarà automaticamente cancellata dallo schedario della Popolazione Temporanea.
Se la presenza nel territorio perdura oltre i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e, se continua a dimorare nel comune, egli deve chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe nella Popolazione Residente, o chiedere la cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea se cessa la dimora nel comune. Se l’interessato non provvede personalmente, l’ufficiale d’anagrafe, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio o in caso contrario lo cancellerà.
Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione Europea che non sono nelle condizioni di chiedere la residenza in Italia, come ad esempio gli studenti o i lavoratori distaccati, si potrà procedere all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. L’iscrizione può essere richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso in Italia e può essere effettuata anche per periodi di soggiorno superiori ad un anno (circolare Ministero dell’Interno 18/2009), fermo restando l’obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui all’art. 32 comma 4, del D.P.R. n. 223/1989, con le relative verifiche.
La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata una volta l’anno allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune perché:
Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe del comune di residenza.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche che devono essere richieste solo al comune di residenza dell’interessato.
Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea anche i cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti richiesti.
Come e dove chiedere l’iscrizione
La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI :
la trasmissione via FAX o per via telematica PREVEDE L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE SCANSIONATA E FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI CHE INTENDONO ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA UNITAMENTE ALLA COPIA DEI LORO DOCUMENTI DI IDENTITA’ E ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA (sottoelencata) .
ELENCO DOCUMETAZIONE NECESSARIA DA ALLEGARE O DA PRESENTARE SE SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO
Cittadini italiani
Cittadini stranieri
Cittadini dell’Unione Europea
PER INFORMAZIONI : 071 – 222 2241
Documenti da scaricare
Domanda di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
Ultimo aggiornamento
7 Novembre 2022, 10:33
Pubblicazione
20 Febbraio 2020, 12:31