DESCRIZIONE
L’albo suddetto è l’elenco delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’assise e la Corte di assise di appello.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
La legge italiana prevede infatti che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da due Giudici togati e sei Giudici Popolari.
ISCRIZIONE NEGLI ELENCI DEI GIUDICI POPOLARI
L’iscrizione avviene d’ufficio o a domanda degli interessati.
Gli elettori interessati devono presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata da aprile a luglio di tutti gli anni dispari.
Alla domanda (disponibile nella sezione ‘allegati) deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.
Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, con una delle seguenti modalità:
– tramite servizio postale, all’indirizzo: Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona;
– consegna, a mano, anche da parte di terzi incaricati, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio 1, Ancona (orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 -13:00; martedì e giovedì ore 9–13:00 / 15-17);
– tramite e-mail, all’indirizzo: elezioni@comune.ancona.it;
– tramite PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo:
servizidemografici@pec.comuneancona.it.
I moduli per la domanda sono disponibili presso:
– l’Ufficio Elettorale del Comune di Ancona;
– l’Ufficio relazioni con il Pubblico;
– e su questa pagina alla sezione ‘allegati’.
Gli albi definitivi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale.
Coloro che sono iscritti negli albi definitivi non devono presentare una nuova domanda.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione gli elettori in possesso dei seguenti requisiti (articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287):
– cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
– buona condotta morale;
– età compresa tra i 30 e i 65 anni;
– possesso del seguente titolo di studio:
– per i Giudici Popolari di Corte d’Assise: licenza di scuola media inferiore;
– per i Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello: diploma di scuola media superiore.
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (art. 12 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e art. 1492 del D.Lgs 15.03.2010 n. 66):
– i Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
– gli appartenenti a Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
– i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
PUBBLICITA’ DEGLI AGGIORNAMENTI
Al fine di consentire ai cittadini maggiorenni il controllo e l’impugnazione delle decisioni relative alle iscrizioni e cancellazioni dagli albi dei giudici popolari sono affissi per dieci giorni all’albo pretorio on line del Comune, previa notizia tramite pubblico manifesto:
– gli elenchi dei Giudici Popolari, approvati da un’apposita Commissione, presieduta dal Presidente della Corte d’assise;
– gli albi permanenti dei giudici popolari con cui il Presidente del Tribunale approva definitivamente, previa controllo generale e decisione sui ricorsi presentati, gli atti dei Giudici Popolari a chiusura delle rispettive operazioni.
RECLAMI
Ogni cittadino maggiorenne, può presentare entro il termine di 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio on line, reclamo in carta semplice contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni degli elenchi all’Albo Pretorio alla cancelleria del Tribunale di Ancona.
PER APPROFONDIMENTI
Nella sezione allegati è disponibile il link al sito del Ministero della giustizia in cui è possibile reperire ulteriori informazioni.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
– legge 10 aprile 1951, n. 287 recante “Riordinamento dei giudizi di assise”;
– legge 5 maggio 1952, n. 405;
– legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
LINK
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.wp?tab=d
Allegati
A chi rivolgersi
Info: Michela Miccini
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 -12,30;
martedì e giovedì ore 9,00 -12,30 / 15,00 – 17,00.
Via Frediani n. 3 – Sede Municipale Ufficio Elettorale
Telefono: 071 – 2222287
Dirigente Servizi Demografici ed Elettorali: Dott. Giorgio Foglia
e-mail: elezioni@comune.ancona.it
Indirizzo pec: servizidemografici@pec.comuneancona.it
Ultimo aggiornamento
22 Agosto 2024, 13:28
Pubblicazione
16 Aprile 2023, 09:00