IMU 2024 – RAVVEDIMENTO OPEROSO – LE INFORMAZIONI PER METTERSI IN REGOLA

Lunedì 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il pagamento dell’acconto IMU per l’anno 2024.
I contribuenti che non hanno eseguito il regolare versamento dell’IMU nei termini di legge possono SPONTANEAMENTE regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (2,50% dal 01/01/2024) e la sanzione amministrativa nella misura ridotta.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Nel riquadro sottostante vengono evidenziate le 6 tipologie di ravvedimento in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento IMU:
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO / PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO IMU
Tipi di ravvedimenti
Modalità ravvedimento
Sanzioni
Interessi
RAVVEDIMENTO SPRINT
Versamento entro 14 giorni dalla scadenza
0,1% per ogni giorno di ritardo
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
RAVVEDIMENTO BREVE
Versamento tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza
1,50%
(= 1/10 del 15%)
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO
Versamento tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza
1,67%
(= 1/9 del 15%)
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
RAVVEDIMENTO ORDINARIO
Versamento oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione
3,75%
(= 1/8 del 30%)
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE
Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva IMU ed entro 2 anni dal medesimo termine
4,28%
(= 1/7 del 30%)
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
RAVVEDIMENTO LUNGO
Versamento oltre i 2 anni dal termine della presentazione della dichiarazione IMU e fino a 5 anni dal medesimo termine
5,00%
(= 1/6 del 30%)
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Come si evince dalla tabella sopra riportata, l’importo della sanzione dovuta a titolo di ravvedimento varia in funzione dei giorni trascorsi tra la scadenza prevista per il versamento dell’IMU e la data della regolarizzazione.
Quanto agli interessi, la formula da applicare per il loro calcolo è la seguente:
(imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo) / 36.500
Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:
Data inizio
Data fine
Tasso legale di interesse (%)
Riferimenti normativi
01/01/2015
31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016
31/12/2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017
31/12/2017
0,10%
Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018
31/12/2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019
31/12/2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020
31/12/2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021
31/12/2021
0,01%
Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022
31/12/2022
1,25%
Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023
31/12/2023
5,00%
Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024
2,50%
Dm Economia 29/11/2023
Il versamento del ravvedimento operoso nei casi di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute deve avvenire tramite modello F24 (o apposito bollettino di conto corrente), barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” e indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo dell’IMU è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti. Il contribuente potrà quindi stampare il modello F24 predisposto dal programma “Calcolo IMU”, che effettua il calcolo in automatico, comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di ravvedimento operoso, e pagarlo presso gli sportelli bancari/postali.
Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero verde 800.551.881 o consultare il sito della società (www.anconaentrate.it

Ultimo aggiornamento

21 Luglio 2024, 20:49

Pubblicazione

4 Luglio 2024, 10:28