DICHIARAZIONE DI NASCITA

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La registrazione della nascita presso il Comune deve essere prenotata tramite appuntamento, da prendere chiamando esclusivamente il numero 071/ 222 2183, non sono previste altre modalità di prenotazione.

ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE REGISTRARE LA NASCITA PRENOTANDO L’APPUNTAMENTO TRAMITE IL PORTALE  https://www.timify.com/it-it/profile/ankonline/?v=4

 

A chi rivolgersi:

Info :Maria Cristina Berto

Largo XXIV Maggio n. 1 piano terra sede Municipale Ufficio stato civile

Email:mariacristina.berto@comune.ancona.it

Telefono :0712222183 Lunedì al Venerdì dalle ore 09 alle ore 12:30

Dirigente: Dott. Foglia Giorgio

Indirizzo PEC: servizidemografici@pec.comuneancona.it

 

Chi può fare la dichiarazione di nascita, quando, come e dove farla

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere effettuata :

1. Entro 3 giorni dalla nascita :
presso il centro di nascita, ospedale o casa di cura il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio) o un loro procuratore, deve/devono presentarsi alla Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita.
L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi.

2. Entro 10 giorni dalla nascita :
presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune dove il parto è avvenuto oppure presso il comune di residenza dei genitori.
Il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio) o loro procuratore, deve/devono all’ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido e l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

3. Dopo 10 giorni dalla nascita :
con le stesse modalità di cui al punto 2 motivando le ragioni del ritardo per iscritto che verranno segnalate alla Procura della Repubblica.

 

Avvertenze Importanti:

  • Sino al momento della dichiarazione di nascita il bambino non risulta iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente, per cui sino ad allora, la sua nascita non potrà essere certificata.
  • Il figlio viene di norma iscritto all’anagrafe del Comune di residenza della madre, tuttavia se i genitori con residenze diverse concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell’atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del minore.

 

Per figli nati da genitori coniugati:

E’ sufficiente che renda la dichiarazione almeno uno dei due genitori.

 

Per figli nati fuori dal matrimonio:

La dichiarazione di nascita deve avvenire con la presenza di entrambi i genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o la presenza di solo un genitore nel caso in cui solo uno solo intenda effettuare il riconoscimento.

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME E DEL NOME AL NEONATO:

Al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio è possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno, con l’accordo di entrambi i genitori ( SENTENZA n. 286/16 della Corte Costituzionale e Circolare n. 1/2017 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici ).
Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione di nascita resa da uno solo dei genitori, nel caso di filiazione nel matrimonio, il genitore non presente dovrà sottoscrivere una dichiarazione corredata di fotocopia del proprio documento di riconoscimento, nella quale indica la scelta di attribuire il doppio cognome.
Presso l’ufficio di stato civile è disponibile apposito modulo. 

Nell’atto di nascita verrà fatta menzione dell’acquisizione di tale documento relativo al genitore non presente e la volontà del dichiarante all’attribuzione del doppio cognome. 
Qualora fossero presenti entrambi i genitori, come nel caso di filiazione fuori dal matrimonio , è sufficiente indicare la loro concorde volontà nell’atto di nascita che verrà sottoscritto da entrambi.

Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola.
E´ fatto divieto inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.

 

Casi particolari :

 

NASCITA IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI ALL’A.I.R.E.

la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento.

Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.

 

NASCITA IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995):

di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore;

L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.

 

L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito.

 

NASCITA IN IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO:

la dichiarazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;

 

BAMBINO NATO MORTO:
Si verifica nel caso in cui il bambino nasca morto dopo la 28° settimana di gestazione . Si provvede comunque alla formazione dell’atto di nascita, e potrà essere certificata la morte.

La dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente nelComune di nascita.

Documentazione da presentare

 

Gli stranieri dovranno presentarsi con:

  • Passaporto in corso di validità
  • Attestazione di nascita rilasciata dal Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita in busta chiusa.

Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere accompagnati da un traduttore maggiorenne non parente .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Codice Civile, artt. 231 – 290;

DPR 3 novembre 2000, n. 396 artt. 28–49;

Legge 31 maggio 1995, n. 218 artt. 33–37 “Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale”

 

 

 

Ultimo aggiornamento

24 Giugno 2022, 12:25

Pubblicazione

22 Dicembre 2015, 16:07