Cosa vuol dire AUTOCERTIFICARE

Ogni cittadino al posto del certificato richiesto può presentare un’autocertificazione.

Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato).

Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo sostituisce in modo definitivo.

Può presentarlo direttamente o spedirlo a un Ufficio PUBBLICO , gestore di PUBBLICO SERVIZIO o Ufficio PRIVATO per posta o tramite fax allegando il documento di identità.

E’ possibile consultare la scheda Elenco dei certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autenticazione della firma.

La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni. 

NOVITA’ IMPORTANTE  Con la modifica apportate dall’art. 30 bis  Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15  settembre 2020 anche gli uffici PRIVATI senza alcuna distinzione (banche, assicurazioni ecc) sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.

Non possono più richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari.
La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

In merito ai controlli sulle dichiarazioni trovano applicazione per tutti le disposizioni introdotte all’art. 71 del d.P.R. n.445/2000.

Esclusioni

  • E’ esclusa la possibilità di autenticare i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che può essere attestata solo dai funzionari della cancelleria.


Chi può usare l’autocertificazione

  • I cittadini dell’Unione Europea
  • I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni ( non è più necessario che siano anche residenti)

Sottoscrizione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21 D.P.R. 445/2000)
Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi e qualsiasi Ufficio privato  non debbono essere autenticate.

Autentiche di copie

Per dichiarare che è conforme all’originale:

  • la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione,
  • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio,
  • la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.

è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla oppure consegnata da un’ altra persona con la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione o inviata per posta sempre con la fotocopia del documento d’identità di chi ha firmato la dichiarazione.

In pratica non è più necessario far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’Amministrazione a cui debbono essere consegnate.

Dichiarazione in caso di impedimento temporaneo per ragioni di salute

Le dichiarazioni di chi si trovi in una condizione di impedimento temporaneo per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un latro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità di chi fa la dichiarazione, facendo menzione delle cause dell’impedimento.

Questa procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ogni cittadino può dichiarare in modo definitivo tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a sua diretta conoscenza e nel suo interesse, anche se riguardano altre persone non compresi nell’elenco di ciò che si può autocertificare.

Questa dichiarazione deve essere presentata agli uffici pubblici , i gestori di pubblici servizi e a un Ufficio privato firmata dinanzi al dipendente addetto a riceverla, o, in alternativa spedita per posta o via fax con allegata copia di un documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione.

L’autocertificazione non può essere usata in sostituzione dell’atto di notorietà quando si tratta di:

  • dichiarazioni che contengono manifestazioni di volontà (impegni, accettazioni, rinunce, procure)
  • deleghe che configurano procure.

Controlli

Relativamente ai  controlli sulle autocertificazioni possono usufruirne tutti i soggetti pubblici e privati chiedendo all’amministrazione che detiene i dati la verifica delle  autocertificazioni ai sensi degli artt. 46 e 71 D.P.R. 445/2000. Richiesta conferma dati.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 443
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo B)
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.444
Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa ( Testo C)
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa. ( Testo A )
certificati medici e sanitari
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
brevetti e marchi

Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020

Ultimo aggiornamento

7 Novembre 2022, 10:26

Pubblicazione

19 Maggio 2015, 09:36