IMPORTANTE
La Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) è il documento di identificazione che sostituisce la carta d’identità cartacea e può essere richiesta da tutti i cittadini italiani e stranieri, minorenni e maggiorenni, purché iscritti all’A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).
La C.I.E. consente di accedere ai servizi on-line erogati dalle Pubbliche Amministrazioni: in fase di rilascio al cittadino viene rilasciato un modulo contenente la prima parte del PIN e del PUK mentre la seconda parte è contenuta nella lettera spedita dall’Istituto Poligrafico unitamente alla C.I.E. Maggiori dettagli sul sito del Ministero dell’Interno a questo link.
Per i cittadini italiani la carta d’identità elettronica è rilasciata valida per l’espatrio nell’area Schengen; sul sito www.viaggiaresicuri.it si trovano informazioni utili sul Paese che si intende visitare e sul titolo di viaggio necessario.
Per i cittadini stranieri, comunitari e extracomunitari, è sempre rilasciata non valida per l’espatrio.
La carta di identità è valida:
Al fine di allineare il sistema CIE al regolamento UE 2019/1157 (art.4), dal 19.9.2022 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha introdotto due modifiche:
NOTE
La carta di identità può essere richiesta da tutti i cittadini italiani e stranieri, minorenni e maggiorenni, residenti nel comune di Ancona e iscritti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o iscritti all’A.I.R.E.
Per i primi, si rilascia la carta di identità elettronica, per gli iscritti all’AIRE è possibile rilasciare solo la carta di identità cartacea.
Il rilascio di una nuova C.I.E. può essere richiesto dai sei mesi antecedenti la scadenza della carta.
La carta di identità può essere richiesta nei seguenti casi:
Per richiedere la carta di identità occorre prendere appuntamento in una di queste due modalità:
Alla data e orario prenotato, è necessario presentarsi personalmente, anche il minore di età, all’Ufficio Carte di Identità in Via Piave n. 10.
Amministratori di sostegno, tutori e persone impossibilitate a presentarsi in ufficio sono pregati di prendere contatto con l’Ufficio C.I.E. prima di prenotare l’appuntamento.
La carta di identità non viene emessa il giorno della richiesta bensì consegnata dalle Poste all’indirizzo di residenza entro sei giorni lavorativi.
Al termine dell’acquisizione dei dati, verrà consegnato al cittadino un modulo di riepilogo che egli dovrà firmare previa verifica dei dati riportati. Tale modulo vale come sostitutivo del documento fino alla consegna della C.I.E. (Circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2019).
Per i cittadini maggiori di 12 anni, è prevista l’acquisizione delle impronte digitali.
Per poter rilasciare ai cittadini italiani minori di anni 18 la C.I.E. valida per l’espatrio, essi devono presentarsi in ufficio accompagnati da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, muniti anch’essi di documento di riconoscimento valido.
Se uno dei due genitori non può presentarsi allo sportello, egli dovrà compilare e firmare il modulo di assenso, scaricabile nella sezione “Allegati”, e allegarci fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità.
In caso di rifiuto all’assenso o irreperibilità di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
In mancanza dell’assenso di uno dei genitori, la C.I.E. verrà rilasciata non valida per l’espatrio.
Per i minori di anni 14 è possibile riportare i nomi dei genitori sulla carta di identità.
Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore o dagli esercenti la responsabilità genitoriale è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento.
Per il rilascio della carta di identità sono richiesti:
Il cittadino comunitario:
Il cittadino extracomunitario:
Deve presentarsi allo sportello con:
Quando si richiede la C.I.E., il cittadino maggiorenne, italiano e straniero, può esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti attraverso una dichiarazione che sarà registrata dall’ufficiale di anagrafe e inviata al Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.). La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione costituisce una facoltà e non un obbligo.
Il cittadino può modificare in qualsiasi momento la propria volontà tramite le aziende ospedaliere, le Asl, gli ambulatori dei medici di base, i Centri regionali per i trapianti o presso il Comune.
Requisiti
Residenza nel Comune di Ancona.
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656
Legge del 21 novembre 1967, n. 1185
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 – art.31
Legge 06 agosto 2008, n. 133
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – art. 7
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78
Decreto 25 maggio 2016
Circolare Ministero dell’Interno n. 17 del 02/04/2007
Circolare Ministero dell’Interno n. 8 del 26/06/2008
Circolare Ministero dell’Interno n. 12 del 27/10/2008
Circolare Ministero dell’Interno n. 1 del 27/01/2012
Circolare Ministero dell’Interno n. 4 del 2017
Circolare Ministero dell’Interno n. 9 del 2019
Sede: Via Piave, n. 10
Orario di apertura al pubblico:
Responsabile: Romagnoli Camilla
Dirigente: Dott. Foglia Giorgio
Informazioni: 071 222 4001
Prenotazione appuntamenti: 071 222 2283
Pec: servizidemografici@pec.comuneancona.it
E-mail: info@comune.ancona.it
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Ultimo aggiornamento
8 Agosto 2024, 11:59
Pubblicazione
5 Gennaio 2021, 09:16