Il Comune di Ancona ha pubblicato il bando di concorso speciale per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico.
Con Determinazione dirigenziale n. 1807 del 12/07/2024, è stato approvato il bando pubblico, con scadenza il giorno 14 agosto 2024
Il presente Avviso Pubblico è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati all’assegnazione in locazione di uno dei seguenti alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
Via |
Superficie |
Piano |
Riscaldamento |
Ascensore |
Alloggio adeguato per superficie / numero di componenti nucleo |
|
1 |
Ruggeri 2 |
Mq 51,92 |
2° |
Autonomo |
Si |
2 persone |
2 |
Ruggeri 2/A |
Mq 58,09 |
4° |
Autonomo |
Si |
3 persone |
3 |
Fuà 12 |
Mq 69,84 |
4° |
Autonomo |
Si |
4 persone |
Si precisa che è possibile presentare domanda solo per alloggi adeguati al proprio nucleo familiare.
Alla data di presentazione della domanda l’aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere un nucleo familiare monoparentale con uno o più figli a carico;
b) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale (permessi di soggiorno di validità temporale minore saranno riconosciuti validi purchè siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di due anni) che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione o titolare di protezione internazionale;
c) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Ancona;
d) non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso in cui il richiedente risulti comproprietario di alloggio, la superficie da considerare al fine dell’adeguatezza è quella relativa alla sua quota parte di proprietà;
e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite di valore ISEE/2024 stabilito dalla Regione Marche con Decreto della Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 5/UER in € 13.699,00. Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie monopersonali. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta. La domanda la cui attestazione ISEE presenta annotazioni (omissioni o difformità), seppur sanabili, non sarà ritenuta valida e verrà esclusa;
f) Ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. e) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007, devono, altresì, presentare, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale; detta disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
g) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
h) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta di parte ai sensi dell’art. 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui sopra;
i) i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. d) ed g), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
Presso gli uffici della Direzione Politiche Sociali – Politiche per la casa ai seguenti numeri:
071.222.2407/2409/2414
Le domande, complete della documentazione, possono essere presentate fino alla scadenza del 14/08/2024, con le seguenti modalità:
a) spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico”. Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell’Ufficio Postale; l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali;
b) consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano Terra Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico”.
c) a mezzo di posta elettronica certificata personale – saranno considerate valide solo PEC personali del richiedente, pena l’esclusione della domanda – all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in formato pdf o altro formato non modificabile, avente per oggetto “Contiene domanda per l’assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico”.
Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l’Ente non assume responsabilità alcuna.
La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, ecc…) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni da parte del Comune.
Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente, in mancanza di quanto sopra l’Amministrazione comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del servizio postale.
Bando Speciale n.16 destinato a nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico
autocertificazione fonte di sostentamento per redditi pari a zero
Dichiarazione del proprietario di regolarità pagamento canoni di locazione
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Ultimo aggiornamento
30 Luglio 2024, 13:05
Pubblicazione
16 Luglio 2024, 00:01