L’attestazione/certificazione di idoneità abitativa è un documento che attesta i requisiti igienico sanitari di un alloggio per poter essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
Questa attestazione viene rilasciata dal Servizio edilizia privata e Commercio esclusivamente al cittadino extracomunitario residente, che voglia ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare (art. 29 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e art. 6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 394/1999) vedere NOTA 1), per tutte le altre pratiche il certificato dovrà essere richiesto all’AST (ex ASUR):
Nel caso di ricongiungimento di un unico figlio di età inferiore ai 14 anni, non è necessario il certificato di idoneità alloggiativa, è sufficiente il consenso all’ospitalità del minore – da parte del proprietario dell’immobile;
L’attestato di idoneità abitativa può essere richiesto
dal proprietario dell’alloggio;
l’intestatario del contratto di locazione o di comodato d’uso;
l’ospite o colui che risiede o è domiciliato nell’alloggio;
Persona terza delegata;
Per ottenere l’attestato è necessario:
compilare la domanda scaricabile nella sezione “Allegati” di questa pagina;
allegare la certificazione di conformità degli impianti tecnologici (riscaldamento, gas, impianto elettrico) rilasciata da un professionista o ditte autorizzate (vedere NOTA 2);
allegare la copia del contratto di affitto, comodato relativo all’alloggio;
allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del proprietario (nulla osta del proprietario scaricabile nella sezione “Allegati” di questa pagina);
allegare la copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ e copia del titolo di soggiorno (se in fase di rinnovo il cedolino postale);
se vi è una delega inserire anche il documento della persona delegata;
2 marca da bollo da Euro 16,00di cui una da allegare alla domanda;
Una volta preparato quanto sopra indicato e verificata la completezza della documentazione tecnica, il tutto deve essere presentato all’Ufficio Protocollo del Comune (L.go XXIV Maggio 1) oppure inoltrato via pec a comune.ancona@emarche.it
Al fine del rilascio dell’attestato di idoneità alloggiativa potrà essere effettuato apposito sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Ancona.
Da quando la domanda e tutta la documentazione richiesta, perverranno all’Ufficio Protocollo, la certificazione finale verrà consegnata entro 90 giorni.
Si precisa che questa certificazione viene rilasciata esclusivamente per le pratiche di ricongiungimento familiare, per tutte le altre pratiche il certificato verrà rilasciato dall’Ast
———————————————-
NOTA 1– L’art. 29 comma 1 prevede :
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
NOTA 2-
La certificazione di conformità degli impianti tecnologici (riscaldamento, gas, impianto elettrico), allegata alla domanda, deve essere rilasciata da un professionista abilitato o da ditte autorizzate a certificare la conformità degli impianti (elettrici, idrici, termici, gas e antincendio). La stessa deve avere la firma autografa e timbro in originale, completa degli allegati richiesti nella modulistica. Non sono ammesse copie.
Le imprese abilitate (art. 3 del dm 37/08) al rilascio del certificato di conformità sono quelle iscritte nel registro di cui al DPR 7 dicembre 1995 n. 581 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti professionali (1).
I requisiti professionali da possedere sono stabiliti dall’art. 4 del dm 37/08 e sono i seguenti:
diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso quello calcolato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti definiti all’articolo 1.
Indice della pagina
Ultimo aggiornamento
23 Febbraio 2024, 11:23
Pubblicazione
23 Febbraio 2024, 11:00