Vendite di fine stagione (saldi)
Effettuazione:
in due periodi dell’anno: dal primo 1° giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 1° marzo e dal 1° sabato del mese di luglio fino al 1° settembre (salvo diversa indicazione della regione Marche)
Non possono essere introdotte ulteriori merci oltre a quelle già presenti nei locali di vendita e nei magazzini. I prodotti posti in vendita a SALDO devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
E’ obbligatoria l’esposizione del doppio prezzo e della percentuale di sconto applicata.
Non è più obbligatoria la comunicazione al Sindaco nè alla Polizia Locale
(chiuso al pubblico)