Testo dell’ art. 1 comma 505 L. 208/2015

Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016 art. 1 comma 505)

 

Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalita’ dell’azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. [Successivamente ai sensi dell’art. 21 co. 6 del D.Lgs 50/2016 in vigore dal 19/04/2016 detto programma biennale riguarda beni e servizi “di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.”]

 

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantita’, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

 

L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento.

 

Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonche’ pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione. [L’obbligo di pubblicazione in esame è stato successivamente ripreso dall’art. 21 co. 6 del D.Lgs 50/2016 in vigore dal 19/04/2016].

 

La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e’ valutabile ai fini della responsabilita’ amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonche’ ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

 

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

 

Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche’ le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

 

Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita’ ad esso attribuiti. [Detta trasmissione è stata successivamente limitata dall’art. 21 co. 6 del D.Lgs 50/2016 in vigore dal 19/04/2016 alle “acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro”]

 

[IX] Sono altresi’ comunicati e pubblicati con le medesime modalita’ nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprieta’ del committente o del fornitore di beni e servizi.

 

La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro.

 

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. [L’Art. 271 è stato abrogato dal D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016]