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D.lgs SCIA2: INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITA E PROCEDIMENTI

Dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione lo schema del decreto legislativo redatto per l’individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Testo in PDF dello schema di decreto

 

D.lgs SCIA 1: Modifica L. 241/90 – Nuova disciplina della SCIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126

Attuazione della delega in materia  di  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124. (16G00140) 

(GU n.162 del 13-7-2016)

 

 Vigente al: 28-7-2016

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
delega al Governo per  la  precisa  individuazione  dei  procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria  l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Liberta' di iniziativa privata 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124,  reca  la  disciplina  generale  applicabile  ai
procedimenti  relativi  alle  attivita'  private  non   soggette   ad
autorizzazione espressa e  soggette  a  segnalazione  certificata  di
inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione  delle
segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la
disciplina  delle   altre   attivita'   private   non   soggette   ad
autorizzazione espressa. 
  2. Con successivi decreti legislativi, ai  sensi  e  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015,  sono
individuate  le   attivita'   oggetto   di   procedimento   di   mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di  attivita'  (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le
quali e' necessario il  titolo  espresso.  Allo  scopo  di  garantire
certezza  sui  regimi  applicabili  alle  attivita'  private   e   di
salvaguardare la  liberta'  di  iniziativa  economica,  le  attivita'
private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o
specificamente  oggetto  di  disciplina  da  parte  della   normativa
europea, statale e regionale, sono libere. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7  agosto
          2015, n. 124: 
              «Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio  attivita',
          silenzio assenso, autorizzazione espressa  e  comunicazione
          preventiva). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la  precisa
          individuazione dei  procedimenti  oggetto  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita' o di silenzio  assenso,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  nonche'  di  quelli  per  i   quali   e'   necessaria
          l'autorizzazione espressa  e  di  quelli  per  i  quali  e'
          sufficiente una comunicazione preventiva,  sulla  base  dei
          principi  e  criteri  direttivi  desumibili  dagli   stessi
          articoli, dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea
          relativi  all'accesso  alle  attivita'  di  servizi  e  dei
          principi di ragionevolezza e proporzionalita', introducendo
          anche  la   disciplina   generale   delle   attivita'   non
          assoggettate   ad   autorizzazione   preventiva   espressa,
          compresa la definizione delle modalita' di presentazione  e
          dei contenuti standard degli atti degli  interessati  e  di
          svolgimento  della  procedura,  anche  telematica,  nonche'
          degli strumenti per documentare  o  attestare  gli  effetti
          prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo
          di  comunicare  ai  soggetti  interessati,  all'atto  della
          presentazione  di  un'istanza,  i  termini  entro  i  quali
          l'amministrazione e' tenuta a  rispondere  ovvero  entro  i
          quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
          accoglimento della domanda. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'interno   in   relazione    alle
          autorizzazioni previste dal  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, previa intesa, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede  di  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.   8   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 281 del 1997 e previo parere  del  Consiglio
          di Stato, che e' reso nel termine di  trenta  giorni  dalla
          data  di  trasmissione  di  ciascuno  schema   di   decreto
          legislativo, decorso il  quale  il  Governo  puo'  comunque
          procedere. Lo schema  di  ciascun  decreto  legislativo  e'
          successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
          pareri  delle  commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i  profili  finanziari  e  della  commissione
          parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale termine, i  decreti  possono  comunque  essere
          adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.». 
              - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale il 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 5 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
          vedasi nelle note alle premesse. 
                               Art. 2 
 
 
                 Informazione di cittadini e imprese 
 
  1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
adottano  moduli   unificati   e   standardizzati   che   definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  n.  124  del  2015,   nonche'   della
documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro,
la  possibilita'  del  privato  di  indicare  l'eventuale   domicilio
digitale  per  le  comunicazioni  con   l'amministrazione.   Per   la
presentazione  di  istanze,   segnalazioni   o   comunicazioni   alle
amministrazioni regionali o locali, con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli  sono  adottati,
in attuazione del principio  di  leale  collaborazione,  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, con accordi  ai  sensi  dell'articolo  9  dello  stesso
decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno  2003,
n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali. 
  2. Fermi restando gli obblighi di cui  al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, le pubbliche  amministrazioni  destinatarie  delle
istanze, segnalazioni e comunicazioni  pubblicano  sul  proprio  sito
istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia
del procedimento, nei casi in  cui  la  documentazione  debba  essere
individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino  all'adozione
dei moduli di cui al comma 1, le medesime  pubbliche  amministrazioni
pubblicano sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  degli  stati,
qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione  sostitutiva,  di
certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni  e
asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  o  delle   dichiarazioni   di
conformita' dell'agenzia delle imprese,  necessari  a  corredo  della
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. 
  3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo  n.  33
del 2013, qualora gli enti locali non provvedano  alla  pubblicazione
dei documenti di cui al  presente  articolo,  le  regioni,  anche  su
segnalazione  del  cittadino,  assegnano  agli  enti  interessati  un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano
le misure  sostitutive,  nel  rispetto  della  disciplina  statale  e
regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza
della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 131 del 2003. 
  4. L'amministrazione puo' chiedere all'interessato  informazioni  o
documenti solo  in  caso  di  mancata  corrispondenza  del  contenuto
dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati  a
quanto  indicato  nel  comma  2.  E'  vietata   ogni   richiesta   di
informazioni o documenti ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  ai
sensi del comma 2, nonche' di documenti in possesso di  una  pubblica
amministrazione. 
  5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto  legislativo  n.
33 del 2013,  la  mancata  pubblicazione  delle  informazioni  e  dei
documenti di cui al presente articolo e la richiesta di  integrazioni
documentali non  corrispondenti  alle  informazioni  e  ai  documenti
pubblicati  costituiscono  illecito  disciplinare  punibile  con   la
sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  da  tre
giorni a sei mesi. 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 5 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
          vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
              - La legge 5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  Legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5  aprile  2013,  n.
          80. 
                               Art. 3 
 
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art.   18-bis   (Presentazione   di   istanze,   segnalazioni    o
comunicazioni).  -  1.  Dell'avvenuta   presentazione   di   istanze,
segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente,  anche  in
via telematica, una ricevuta, che  attesta  l'avvenuta  presentazione
dell'istanza, della segnalazione e della  comunicazione  e  indica  i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta,  ove  previsto,  a
rispondere, ovvero entro i  quali  il  silenzio  dell'amministrazione
equivale ad accoglimento dell'istanza. Se  la  ricevuta  contiene  le
informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di
avvio  del  procedimento  ai  sensi  dell'articolo  7.  La  data   di
protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione  non  puo'
comunque essere diversa da  quella  di  effettiva  presentazione.  Le
istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso
di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita'
del soggetto competente. 
  2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate  ad
un ufficio diverso da  quello  competente,  i  termini  di  cui  agli
articoli 19, comma 3,  e  20,  comma  1,  decorrono  dal  ricevimento
dell'istanza,   segnalazione   o   della   comunicazione   da   parte
dell'ufficio competente.»; 
    b) all'articolo 19, 
  1) al comma 2, dopo le parole «puo' essere iniziata» sono  inserite
le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»; 
  2) al comma 3, 
  a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa
e» sono soppresse; 
  b) la parole «stesse» e' sostituita dalle seguenti: «da  parte  del
privato»; 
  c) e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Con  lo  stesso  atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per
la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente,  paesaggio,
beni  culturali,  salute,  sicurezza  pubblica  o  difesa  nazionale,
l'amministrazione dispone la sospensione  dell'attivita'  intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al  primo  periodo,  che
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato  comunica
l'adozione  delle  suddette   misure.   In   assenza   di   ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli  effetti  della
sospensione eventualmente adottata.»; 
    c) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). -  1.  Sul
sito  istituzionale  di  ciascuna  amministrazione  e'  indicato   lo
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare  la  SCIA,
anche in  caso  di  procedimenti  connessi  di  competenza  di  altre
amministrazioni   ovvero    di    diverse    articolazioni    interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di
tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di
accesso sul territorio. 
  2. Se per lo svolgimento  di  un'attivita'  soggetta  a  SCIA  sono
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni,  asseverazioni  e
notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui
al comma  1.  L'amministrazione  che  riceve  la  SCIA  la  trasmette
immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al  fine  di
consentire,  per  quanto  di  loro  competenza,  il  controllo  sulla
sussistenza dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni  prima  della
scadenza dei termini di cui all'articolo 19,  commi  3  e  6-bis,  di
eventuali proposte motivate  per  l'adozione  dei  provvedimenti  ivi
previsti. 
  3. Nel caso in cui l'attivita'  oggetto  di  SCIA  e'  condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o  pareri  di
altri uffici e amministrazioni, ovvero  all'esecuzione  di  verifiche
preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al  comma  1
la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta  ai
sensi  dell'articolo  18-bis.  In  tali  casi,  il  termine  per   la
convocazione della conferenza di cui all'articolo  14  decorre  dalla
data di presentazione dell'istanza e  l'inizio  dell'attivita'  resta
subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello  da'
comunicazione all'interessato.»; 
    d) all'articolo 20, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Tali termini decorrono  dalla  data  di  ricevimento  della
domanda del privato.»; 
    e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19,  comma
3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non
escludono la responsabilita'  del  dipendente  che  non  abbia  agito
tempestivamente  nel  caso  in  cui  la  segnalazione  certificata  o
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»; 
    f) all'articolo 29, comma 2-ter,  dopo  la  parola  «concernenti»
sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni
e comunicazioni,». 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 20,  21  e  29
          della legge 7 agosto 1990, n. 241,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  SCIA).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere,  prescrivendo  le  misure  necessarie  con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso  il  suddetto  termine
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai  sensi  del  comma  2.  Tali
          termini decorrono dalla data di ricevimento  della  domanda
          del privato. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis.». 
              «Art. 21 (Disposizioni  sanzionatorie).  -  1.  Con  la
          segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e  20
          l'interessato   deve   dichiarare   la   sussistenza    dei
          presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso  di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi  effetti
          a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed
          il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'art.
          483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca  piu'
          grave reato. 
              2. 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20. 
              2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'art. 19,
          comma 3, e la formazione  del  silenzio  assenso  ai  sensi
          dell'art.  20  non   escludono   la   responsabilita'   del
          dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso  in
          cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
          fosse conforme alle norme vigenti.». 
              «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1.  Le
          disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
          amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.  Le
          disposizioni della presente legge si  applicano,  altresi',
          alle societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,
          limitatamente all'esercizio delle funzioni  amministrative.
          Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11,  15  e  25,
          commi 5, 5-bis e 6,  nonche'  quelle  del  capo  IV-bis  si
          applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
              2-bis.   Attengono   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il termine  prefissato  e  di  assicurare
          l'accesso  alla  documentazione   amministrativa,   nonche'
          quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 
              2-ter. Attengono altresi' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti la presentazione  di  istanze,  segnalazioni  e
          comunicazioni, la dichiarazione di inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano. 
              2-quater.  Le  regioni   e   gli   enti   locali,   nel
          disciplinare  i   procedimenti   amministrativi   di   loro
          competenza, non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a
          quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni  attinenti
          ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
          2-bis e 2-ter, ma possono prevedere  livelli  ulteriori  di
          tutela. 
              2-quinquies.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e   le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la
          propria  legislazione  alle   disposizioni   del   presente
          articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative  norme
          di attuazione.». 
                               Art. 4 
 
 
              Disposizioni transitorie e di attuazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 29  della  legge  n.  241  del  1990,  le
regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di  cui  agli
articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come
introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 29 della citata legge n.  241  del
          1990 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 19 della citata legge  n.  241
          del 1990, vedasi nelle note all'art. 3.