IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione
preventiva;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Liberta' di iniziativa privata
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai
procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad
autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di
inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione delle
segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la
disciplina delle altre attivita' private non soggette ad
autorizzazione espressa.
2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione
della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono
individuate le attivita' oggetto di procedimento di mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le
quali e' necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire
certezza sui regimi applicabili alle attivita' private e di
salvaguardare la liberta' di iniziativa economica, le attivita'
private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o
specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa
europea, statale e regionale, sono libere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124:
«Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio attivita',
silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione
preventiva). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per la precisa
individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione
certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria
l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e'
sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei
principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi
articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea
relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei
principi di ragionevolezza e proporzionalita', introducendo
anche la disciplina generale delle attivita' non
assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa,
compresa la definizione delle modalita' di presentazione e
dei contenuti standard degli atti degli interessati e di
svolgimento della procedura, anche telematica, nonche'
degli strumenti per documentare o attestare gli effetti
prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo
di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della
presentazione di un'istanza, i termini entro i quali
l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero entro i
quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'interno in relazione alle
autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto
legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio
di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.».
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale il 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
vedasi nelle note alle premesse.
Art. 2
Informazione di cittadini e imprese
1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della
documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro,
la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio
digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati,
in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso
decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle
istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito
istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia
del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere
individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione
dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni
pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati,
qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di
certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni e
asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di
conformita' dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33
del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione
dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su
segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano
le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e
regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza
della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 131 del 2003.
4. L'amministrazione puo' chiedere all'interessato informazioni o
documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto
dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a
quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di
informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai
sensi del comma 2, nonche' di documenti in possesso di una pubblica
amministrazione.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n.
33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei
documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni
documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti
pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre
giorni a sei mesi.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, vedasi nelle note alle premesse.
- Per l'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
- La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2013, n.
80.
Art. 3
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni). - 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in
via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione
dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a
rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le
informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di
protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo'
comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le
istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso
di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita'
del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad
un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli
articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento
dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte
dell'ufficio competente.»;
b) all'articolo 19,
1) al comma 2, dopo le parole «puo' essere iniziata» sono inserite
le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;
2) al comma 3,
a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa
e» sono soppresse;
b) la parole «stesse» e' sostituita dalle seguenti: «da parte del
privato»;
c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per
la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio,
beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale,
l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica
l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della
sospensione eventualmente adottata.»;
c) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). - 1. Sul
sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato lo
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA,
anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di
tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di
accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e
notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui
al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di
consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della
scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di
eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi
previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e' condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di
altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche
preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1
la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai
sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la
convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla
data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta
subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.»;
d) all'articolo 20, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della
domanda del privato.»;
e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma
3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non
escludono la responsabilita' del dipendente che non abbia agito
tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;
f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti»
sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni
e comunicazioni,».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21 e 29
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- SCIA). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine
di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali
termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda
del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
«Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la
segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'art.
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
2.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.
2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'art. 19,
comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi
dell'art. 20 non escludono la responsabilita' del
dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in
cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
fosse conforme alle norme vigenti.».
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresi',
alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.
Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e
comunicazioni, la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.».
Art. 4
Disposizioni transitorie e di attuazione
1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le
regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli
articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come
introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 241 del
1990 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241
del 1990, vedasi nelle note all'art. 3.