PPE
PPE Posatora – II stralcio_normativa
PPE Q2A Passo Varano e Ponterosso
PPE Q2B Miglioli, Flavia
PPE di Montedago Q/3 – Spina centrale – Adottato con Deliberazione del C.C.n° 854 del
28.05.1990 e Approvato con Deliberazione della G.P. n°35 del 21.01.1992).
PPE TORRETTE (Cooperativa S. Lucia)
(nota esplicativa)
Art. 16 – Intervento urbanistico preventivo
L’intervento urbanistico preventivo si applica obbligatoriamente soltanto in determinate zone del territorio comunale, indicate dalle tavole di progetto, dalle norme o dal PPA.
L’intervento urbanistico preventivo può essere attuato sia dal Comune che dai privati.
I piani urbanistici preventivi sono:
- Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE), di iniziativa pubblica, di cui alle leggi 1150/42, 765/67, e successive modifiche ed integrazioni.
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), di iniziativa pubblica, di cui alle leggi 167/679 2, 865/71 e successive modifiche e integrazioni.
- Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), di iniziativa pubblica, di cui alla Legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni.
- Piani di Recupero (PdR), di iniziativa pubblica o privata, di cui al Titolo IV della Legge 457/78.
- Piani di Lottizzazione Convenzionata (PLC), di iniziativa privata, di cui alla Legge 765/67 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le modalità di redazione, adozione e approvazione dei piani urbanistici preventivi sopracitati si fa riferimento alle leggi nazionali istitutive e alle leggi regionali applicative.