Definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia
Conferenza unificata del 20 ottobre 2016
LEGGE_REGIONALE_03_maggio_2018,_n._8 (Pubblicata su B.U.R. 10 maggio 2018, n. 41 )
Conferenza unificata del 20 ottobre 2016
LEGGE_REGIONALE_03_maggio_2018,_n._8 (Pubblicata su B.U.R. 10 maggio 2018, n. 41 )
I moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività edilizie sono i seguenti:
“linee vita” modulistica da scaricabile a questo link
Modulistica Edilizia allegati DGR n.670-2017
La Regione Marche con DGR n.670 del 20.06.2017, in ottemperanza a quanto stabilito con l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in sede di Conferenza Unificata del 04.05.2017, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.26 della G.U. n.128 del 05.06.2017, che ha sancito un accordo in base al quale sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività edilizia, ha adeguato, in relazione alle normative regionali, i contenuti informativi dei moduli.
L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI
Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.
I moduli della CILA e dell’Agibilità
I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).
Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.
L’allegato soggetti coinvolti
Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.
LE NOVITÀ
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016.
Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese
Obblighi di pubblicazione
E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 306 del 25 gennaio 2017
Installazione di una pergotenda
La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso