Titolo I
Disciplina generale della conferenza di servizi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla disciplina generale
della conferenza di servizi
1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi
istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente,
anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel
procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno
per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita'
o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste
dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite
dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del
procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti
di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di
distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su
motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di
fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o
di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta,
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque
denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la
richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La
conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni
dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'.
Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il
termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie
determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro
cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il
progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e
con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in
sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel
successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine
di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza e'
indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale
di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del
2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento
di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza
statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui
all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi
dell'articolo 9.
Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria
di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in
modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le
comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo
47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di
parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la
relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso
telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro
il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale
di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni
vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di
cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto
termine e' fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui
all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni,
congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o
da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma
2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva
dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione,
nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi,
la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza,
con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre
amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o
del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita'
di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che
non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il
medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei
procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce
gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.6.
Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai
fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella
data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della
determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo'
comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i
successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo'
altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2,
lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi
quarantacinque giorni 2.
Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della
conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si
svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei
casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei
cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e'
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e
vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni,
nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al
suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono
comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma
1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono
esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di
cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente
le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente
locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli
interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente
dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine
di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli
effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a
ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza possono
sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in
via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del
rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere
determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo
21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al
comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e'
sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla
data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). -
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che
abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso
prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro
competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui
rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva
competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla
conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data
non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione
dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle
amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre
amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale
riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una
soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di
conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e
di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al
comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una
seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia
raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti,
l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata
di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette
riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento
della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa
al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri
successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla
riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il
Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente
efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente
l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della
determinazione di conclusione della conferenza, anche in
considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
2015, n. 124:
«Art. 2. Conferenza di servizi.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la
convocazione della conferenza di servizi e' obbligatoria,
anche in base alla complessita' del procedimento;
b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine
di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire
la partecipazione anche telematica degli interessati al
procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di
provvedimenti di interesse generale, in alternativa a
quanto previsto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e nel rispetto dei principi di economicita',
proporzionalita' e speditezza dell'azione amministrativa;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per
l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per
l'adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento;
d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero
necessita' che qualsiasi tipo di conferenza di servizi
abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i
partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocita' delle
conclusioni espresse;
e) disciplina della partecipazione alla conferenza di
servizi finalizzata a:
1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate;
2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un
unico rappresentante delle amministrazioni statali,
designato, per gli uffici periferici, dal dirigente
dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'art. 8,
comma 1, lettera e);
f) disciplina del calcolo delle presenze e delle
maggioranze volta ad assicurare la celerita' dei lavori
della conferenza;
g) previsione che si consideri comunque acquisito
l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute, del patrimonio
storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei
lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme
di legge;
h) semplificazione dei lavori della conferenza di
servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di
convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti
informatici e la possibilita', per l'amministrazione
procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi
coinvolti in modalita' telematica asincrona;
i) differenziazione delle modalita' di svolgimento dei
lavori della conferenza, secondo il principio di
proporzionalita', prevedendo per i soli casi di
procedimenti complessi la convocazione di riunioni in
presenza;
l) revisione dei meccanismi decisionali, con la
previsione del principio della prevalenza delle posizioni
espresse in sede di conferenza per l'adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento nei
casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri
dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di
mancata espressione degli atti di assenso ovvero di
dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
m) possibilita' per le amministrazioni di chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni
in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, purche' abbiano partecipato alla conferenza
di servizi o si siano espresse nei termini;
n) definizione, nel rispetto dei principi di
ragionevolezza, economicita' e leale collaborazione, di
meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la
necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi
in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento
delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente,
del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', in modo da pervenire
in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i
termini previsti; previsione per le amministrazioni citate
della possibilita' di attivare procedure di riesame;
o) coordinamento delle disposizioni di carattere
generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la
normativa di settore che disciplina lo svolgimento della
conferenza di servizi;
p) coordinamento delle disposizioni in materia di
conferenza di servizi con quelle dell'art. 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della
presente legge;
q) definizione di limiti e termini tassativi per le
richieste di integrazioni documentali o chiarimenti
prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano
essere evase, ne' possano in alcun modo essere prese in
considerazione al fine della definizione del provvedimento
finale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive. ».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 14 aprile 2006, n. 88.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive, a norma dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n.
229.
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 38. Impresa in un giorno.
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3 on regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi
Omissis».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 (Disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi
in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale , a norma dell'art. 23 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, n.
124.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 29 maggio 2013, n. 124:
«Art. 23. Autorizzazione unica in materia ambientale
per le piccole e medie imprese.
1. Ferme restando le disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e
per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in
materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
base dei risultati delle attivita' di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e'
autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a
disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a
semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
medie imprese e degli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di
comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla
legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da
un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio
di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in
relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di
attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi
pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori
oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento sono identificate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis.La realizzazione delle infrastrutture di ricarica
dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2.La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246:
«Art. 14. Semplificazione della legislazione.
(Omissis).
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 25, comma 3, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 25. Valutazione dello studio di impatto
ambientale e degli esiti della consultazione.
1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione
d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24, nonche', nel
caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere
delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro
novanta giorni dalla presentazione di cui all'art. 23,
comma 1. L'autorita' competente comunica alla Regione
interessata che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la
Regione puo' esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.
24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne
acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa
di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale interessati, qualora la realizzazione del
progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le
proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui all'art. 23, comma 1,
ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria
eventualmente indetta a tal fine dall'autorita' competente.
Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si esprime ai sensi dell'art. 26 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri
casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di
modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate
dal proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente,
ove l'autorita' competente ritenga che le modifiche
apportate siano sostanziali, sono concessi alle
Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori
quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per
l'eventuale revisione dei pareri resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso,
l'autorita' competente procede comunque a norma dell'art.
26.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione delle procedure. ».
- Si riporta l'art. 23, comma 3, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 23. Presentazione dell'istanza.
1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o
l'intervento all'autorita' competente. Ad essa sono
allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a
mezzo stampa, di cui all'art. 24, commi 1 e 2. Dalla data
della presentazione decorrono i termini per l'informazione
e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da
acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o intervento, nonche' una copia in formato
elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
3. La documentazione e' depositata su supporto
informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei
casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia
anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli
impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica
la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento
del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora
l'istanza risulti incompleta, l'autorita' competente
richiede al proponente la documentazione integrativa da
presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
comunque correlato alla complessita' delle integrazioni
richieste. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.».
- Si riporta il testo art. 47 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82:
«Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71. E' in
ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini
per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 21 - nonies e 21 -
quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-nonies. Annullamento d'ufficio.
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo art.
21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'art. 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»
«Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.».
Titolo II
Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della
conferenza di servizi
Art. 2
Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite
conferenza di servizi» sono soppresse;
2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in
caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice»
sono soppresse;
b) all'articolo 20:
1) al comma 3:
a) le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono
sostituite dalla seguente: «e»;
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia
necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati,
resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
2) il comma 5-bis e' abrogato;
3) al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;
4) al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241»;
5) il comma 9 e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 20 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificati dal presente decreto:
«Art. 5. Sportello unico per l'edilizia.
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
o di segnalazione certificata di inizio attivita'.
1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce
l'unico punto di accesso per il privato interessato in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il
titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello
stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
gli atti di assenso, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita'
produttive definita dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli
altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento,
non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori,
nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le
denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone
comunicazione al richiedente.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli
36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla
lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai
sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della parte II del
presente testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo
sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini
della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
tali assensi rientrano, in particolare:
a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel
caso in cui non possa essere sostituito da una
dichiarazione ai sensi dell'art. 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'art. 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del codice della
navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
h) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art. 5
della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna
veneta nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di
assetti e vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
materia di aree naturali protette.
L'ufficio cura altresi', gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'
art. 333 del codice dell'ordinamento militare;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'art. 25
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art. 5
della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna
veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema
di aree naturali protette.
4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati
presentati dal richiedente con modalita' telematica e
provvede all'inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di
trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche
individuate ai sensi dell' art. 34-quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali
modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole
tecniche definite dal regolamento ai sensi dell' art. 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 20. Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire.
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'art. 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a
tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza
energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3. Qualora sia necessario acquisire ulteriori
atti di assenso, comunque denominati, resi da
amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
5 - bis. (Abrogato).
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo
comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.
10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. (Abrogato).
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, il competente ufficio
comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della
conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di
esito non favorevole, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'art. 22, comma 7,
e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».
Art. 3
Modifiche alla disciplina dello Sportello unico
per le attivita' produttive
1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una
conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;
b) al comma 3, le parole «puo' indire» sono sostituite dalla
seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a
«discipline regionali» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle
seguenti «a 14-quinquies».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dal presente decreto:
«3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. Procedimento unico.
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze
per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1,
sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal
ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla
disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la
documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza
si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il
SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta
giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta,
concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai
sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero
dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui
al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3,
lettera h), del decreto-legge.
4. (Abrogato).
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su
richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
istruttoria ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c) del
decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in
via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia
fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti
da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi,
nonche' per la redazione in formato elettronico delle
domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi
elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento,
assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 -
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni
effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento
e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento costituisce elemento di valutazione del
responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici
partecipanti alla conferenza di servizi.».
Art. 4
Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione
unica ambientale
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2013, n. 59:
a) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
unica ambientale.
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica
ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e
dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative
di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e
autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e'
presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in
modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in
accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.
Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione,
notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, per i quali si
chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale,
nonche' le informazioni richieste dalle specifiche
normative di settore.
2. Qualora l'autorita' competente riscontri che e'
necessario integrare la documentazione presentata, lo
comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP,
precisando gli elementi mancanti ed il termine per il
deposito delle integrazioni.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso
tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si
intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di
integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica
l'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione
richiesta entro il termine fissato dall'autorita'
competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la
facolta' per il gestore di chiedere una proroga in ragione
della complessita' della documentazione da presentare; in
tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga.
4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i
titoli abilitativi per i quali la conclusione del
procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a
novanta giorni, l'autorita' competente adotta il
provvedimento nel termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente
al SUAP che, rilascia il titolo.
5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i
titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di
conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni,
il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro
trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza
di servizi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso,
l'autorita' competente adotta l'autorizzazione unica
ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della
domanda o, in caso di richiesta di integrazione della
documentazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 8, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda
medesima. Tale atto confluisce nella determinazione
motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo
l'autorita' competente promuove il coordinamento dei
soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di
servizi.
7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente
l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio,
della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di
titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa
documentazione all'autorita' competente che, ove previsto,
convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorita'
competente adotta il provvedimento e lo trasmette
immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
8. L'autorita' competente trasmette, in modalita'
telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e
mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni
sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo
alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP
assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art. 6
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;
b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi
da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14
e 14-ter»;
c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole
«istruttoria eventualmente» sono soppresse;
d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3»
sono soppresse.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9. Norme procedurali generali.
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione
disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, concernente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice,
cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
piu' conferenze di servizi ai sensi degli dell'art. 14
della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi
informativi e le valutazioni delle altre autorita'
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la
consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorita' competente puo'
concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e'
facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
motivata richiesta di non rendere pubblica parte della
documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta
soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse
pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita'
competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-quater, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 29-quater. (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale) 1. Per le
installazioni di competenza statale la domanda e'
presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'art. 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione,
compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali
successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle
lettere b), e), f) e g) del comma 13.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'art. 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore ai sensi del presente comma sono altresi'
pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web.
E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione
per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale
sono invitate le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche',
per le installazioni di competenza regionale, le altre
amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le
relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, e di
concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento
dell'installazione, alla conferenza e' invitato un
rappresentante della rispettiva autorita' competente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 25, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25. Valutazione dello studio di impatto
ambientale e degli esiti della consultazione.
1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione
d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24, nonche', nel
caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere
delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro
novanta giorni dalla presentazione di cui all'art. 23,
comma 1. L'autorita' competente comunica alla Regione
interessata che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la
Regione puo' esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.
24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne
acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa
di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale interessati, qualora la realizzazione del
progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le
proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui all'art. 23, comma 1,
ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi indetta a
tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo
termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si
esprime ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal
medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero
integrazioni eventualmente presentate dal proponente,
ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita'
competente ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al
presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal
deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri
resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso,
l'autorita' competente procede comunque a norma dell'art.
26.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione delle procedure. ».
- Il testo dell'art. 269 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96.
Art. 6
Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di
autorizzazione paesaggistica
1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che
richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione
procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto,
sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione,
se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che
deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'art. 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 146. Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, o in base
alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1,
lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167,
commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace
per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione. (262)
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione
provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' art.
134.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13
non si applicano alle autorizzazioni per le attivita'
minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attivita'
restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi della
normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili
paesaggistici, dal soprintendente competente. Il
soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, corredata della necessaria
documentazione tecnica, da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 7
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai
procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in
vigore.
Art. 8
Clausola generale di coordinamento
1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando