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SUAP Modulistica Unificata 2017

Attività commerciali e assimilate
Modelli unificati Regione tipo file scarica
Tutti docx Modulistica_att_commerciale_artigianale

I moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali (e assimilate) sono i seguenti:

  1. Scheda anagrafica (file .word)
  2. Subingresso in attività (file .word)
  3. Cessazione o sospensione temporanea di attività (file .word)

 

VAI ALLA MODULISTICA – Regione Marche – Attività Produttive e Turismo

 


Notizie Utili

La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare.

 

L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI

La modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad esempio, agli eventi legati alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita,  alla tipologia di prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc.

Inoltre un apposito quadro riepilogativo indica l’eventuale documentazione da allegare, in particolare quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata.

Il quadro riepilogativo potrà essere generato “in automatico” dal sistema informativo.

A differenza del modulo tradizionale cartaceo, la modulistica implementata su sistema informativo consente a cittadini e imprese di selezionare solo le opzioni di proprio interesse e, quindi, offre un percorso telematico guidato personalizzato.

 

LE NOVITÀ

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e  imprese 

  • Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
  • Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
  • Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda  di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

 Un linguaggio più semplice

  • Il linguaggio è stato semplificato in modo da utilizzare il più possibile termini di uso comune.  Ad esempio “un esercizio di vicinato” è un esercizio commerciale fino a 150/250 mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è un bar o un ristorante.
  • Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge”; i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi.
  • In tutti i casi in cui erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente accessibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere, è stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge, anche attraverso appositi riquadri esplicativi.

Obblighi di pubblicazione

  • Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno  2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’articolo 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo  n. 126 del 2016).
  • Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

  • è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione,  della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
  •  è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti  non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Edilizia Modulistica Unificata 2017

Attività edilizie

I moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività edilizie sono i seguenti:

  • Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
    (modulo – in formato .word)
  • Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
    (modulo completo – in formato .word)
  • Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire
    (modulo completo – in formato .word)
  • Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
    (modulo completo – in formato .word)
  • Soggetti coinvolti – allegato comune a CILA, SCIA e CIL
    (modulo – in formato .word)
  • Comunicazione di fine lavori
    (modulo – in formato .word)
  • Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’agibilità
    (modulo – in formato .word)

 

“linee vita” modulistica da scaricabile a questo link

 

 

 


Modulistica Edilizia allegati DGR n.670-2017
La Regione Marche con DGR n.670 del 20.06.2017, in ottemperanza a quanto stabilito con l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in sede di Conferenza Unificata del 04.05.2017, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.26 della G.U. n.128 del 05.06.2017, che ha sancito un accordo in base al quale sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività edilizia, ha adeguato, in relazione alle normative regionali, i contenuti informativi dei moduli.


L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI

Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

I moduli della CILA e dell’Agibilità
I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L’allegato soggetti coinvolti
Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

 

LE NOVITÀ

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

  • Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
  • Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni)o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

Obblighi di pubblicazione

  • Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
  • Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

  • è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
  • è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Installazione di una pergotenda – Consiglio di Stato Sez. VI n. 306 del 25 gennaio 2017

Consiglio di Stato Sez. VI n. 306 del 25 gennaio 2017
Installazione di una pergotenda

La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso

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