Modulistica

SUAP Modulistica Unificata 2017

Attività commerciali e assimilate
Modelli unificati Regione tipo file scarica
Tutti docx Modulistica_att_commerciale_artigianale

I moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali (e assimilate) sono i seguenti:

  1. Scheda anagrafica (file .word)
  2. Subingresso in attività (file .word)
  3. Cessazione o sospensione temporanea di attività (file .word)

 

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Notizie Utili

La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare.

 

L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI

La modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad esempio, agli eventi legati alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita,  alla tipologia di prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc.

Inoltre un apposito quadro riepilogativo indica l’eventuale documentazione da allegare, in particolare quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata.

Il quadro riepilogativo potrà essere generato “in automatico” dal sistema informativo.

A differenza del modulo tradizionale cartaceo, la modulistica implementata su sistema informativo consente a cittadini e imprese di selezionare solo le opzioni di proprio interesse e, quindi, offre un percorso telematico guidato personalizzato.

 

LE NOVITÀ

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e  imprese 

  • Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
  • Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
  • Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda  di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

 Un linguaggio più semplice

  • Il linguaggio è stato semplificato in modo da utilizzare il più possibile termini di uso comune.  Ad esempio “un esercizio di vicinato” è un esercizio commerciale fino a 150/250 mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è un bar o un ristorante.
  • Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge”; i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi.
  • In tutti i casi in cui erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente accessibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere, è stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge, anche attraverso appositi riquadri esplicativi.

Obblighi di pubblicazione

  • Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno  2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’articolo 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo  n. 126 del 2016).
  • Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

  • è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione,  della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
  •  è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti  non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).