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Il trasferimento dei parcheggi pertinenziali ai sensi della L.122 del 1989 (cd. Legge Tognoli)

I cosiddetti “parcheggi Tognoli” sono quelli che sono stati realizzati ai sensi della legge Tognoli (art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122) nel sottosuolo o nei locali al piano terreno dei fabbricati, o anche nel sottosuolo delle aree esterne pertinenziali dei fabbricati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, con autorizzazione gratuita da parte del Comune (e in seguito con denuncia di inizio attività ora scia).

Tali parcheggi devono essere necessariamente destinati a pertinenza di un’unità immobiliare, e a tal fine il Comune richiede normalmente la trascrizione di un vincolo pertinenziale. Fino al 10 febbraio 2012 la legge prevedeva la nullità del trasferimento della proprietà di un parcheggio Tognoli separatamente dalla proprietà dell’unità immobiliare a cui esso è legato da vincolo pertinenziale.

L”art.10 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, (convertito con modifiche con la L. 4 aprile 2012, n. 35), ha riscritto l’intero comma 5 dell’articolo 9, consentendo, a determinate condizioni, la circolazione dei suddetti parcheggi Tognoli, distinguendo tra parcheggi realizzati su area di proprietà privata e parcheggi realizzati in diritto di superficie su area comunale prevedendo:

  • per i parcheggi pertinenziali realizzati su proprietà privata (costituiti ai sensi dell’art.9, comma 1, della Legge 122/\89) la possibilità di cedere tale bene separatamente dall’immobile, a condizione che lo stesso sia destinato a pertinenza di altra unità immobiliare ubicata nello stesso comune, derogando ex lege a quanto previsto nel titolo edilizio o nel relativo atto di acquisto originario;
  • per i parcheggi pertinenziali realizzati in diritto di superficie su area comunale (ai sensi dell’art.9, comma 4,) introducendo una eccezionale deroga al generale divieto di alienazione separata dell’immobile, che può essere operata con due diversi strumenti. Il consenso del Comune, infatti, potrà essere espresso in via preventiva, (prevedendo nella convenzione di cessione dell’area in diritto di superficie una specifica clausola) oppure successivamente alla realizzazione del parcheggio, solo con espresso provvedimento di autorizzazione.

Con la deliberazione n. 61 del 16 giugno 2017, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha autorizzato, in coerenza con quanto stabilito nell’art. 9, comma 5, della legge 122/1989 (a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 35/2012 sopra richiamata), la possibilità di trasferire la proprietà dei parcheggi (box o posti macchina), già realizzati in diritto di superficie su area di proprietà comunale, in virtù del Piano Urbano dei Parcheggi (PUP), a lle seguenti condizioni:

  1. la proprietà di tali parcheggi dovrà essere legata alla proprietà di altra unità immobiliare con specifico vincolo di pertinenzialità ai sensi dell’art.9, comma 5, della legge Tognoli ;
  2. tale vincolo dovrà essere regolarmente trascritto;
  3. non è modificabile la destinazione a parcheggio;
  4. l’unità immobiliare di nuova destinazione dovrà essere posta entro l’ambito gravitazionale di 400 metri di distanza prescritto del PUP, come rappresentato indicativamente nelle n.5 planimetrie allegate alla stessa delibera ;
  5. siano rispettate le condizioni poste nella convenzione con cui è stato concesso il diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio;

Si fa presente che la verifica del rispetto di tali limiti e condizioni sarà effettuata e certificata da chi stipulerà l’atto e l’avvenuto trasferimento dovrà essere comunicata alla Direzione S.U.I. EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO;

La comunicazione di avvenuta cessione di box o posto auto, deve essere presentata a firma del nuovo o precedente proprietario e deve contenere:

  • generalità e qualifica del comunicante
  • indicazione della localizzazione del parcheggio oggetto di cessione
  • dati catastali del medesimo parcheggio
  • copia dell’atto dal quale si rilevi la cessione del box ce la nuova costituzione del vincolo di pertinenzialità ad altro immobile

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dagli uffici per verificare il rispetto dei requisiti di assegnazione previsti dall’originaria convenzione costitutiva del diritto di superficie.

Ufficio competente:

DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)

EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO

Largo XXIV Maggio, n. 1 – 60123

tel. 071/2222603

pec: edilizia.comune.ancona@emarche.it

I parcheggi Tognoli realizzati in diritto di superficie interessati sono ubicati in:

  • Via F.lli Zuccari;
  • Via Redipuglia/Rovereto;
  • Via Sacconi;
  • Piazza Fontana;
  • Via Rovereto/Veneto;

delibera Consiglio n.61 del 2017

Aggiornamento ditte Edilizia

Per l’aggiornamento delle ditte che concorrono all’esecuzione dei lavori edili si dovrà inviare una PEC con allegato firmato digitalmente all’indirizzo PEC: edilizia.comune.ancona@emarche.it contenete i dati delle ditte presnti in cantiere.

Come oggetto la mail avrà: Comunicazione ditte pratica edilizia prot. xxxx del xxxx in carico al tecnico istruttore xxxxx (verificare all’interno del portale)

Installazione di una pergotenda – Consiglio di Stato Sez. VI n. 306 del 25 gennaio 2017

Consiglio di Stato Sez. VI n. 306 del 25 gennaio 2017
Installazione di una pergotenda

La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso

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