Pagamenti dell'amministrazione
Il contenuto della presente sotto-sezione* di II livello è dato dalla sotto riportata normazione specifica ed operativa ed esattamente: artt. 4-bis comma 2, 33, 36 del D.Lgs. 33/2013 unitamente all'Allegato n. 1 alla delibera Anac n. 1310/2016 nonché art. 5 comma 1 D.Lgs. 82/2005 (le parti tra [ ] rappresentano le abrogazioni apportate dal D.Lgs. n. 97/2016: è possibile che in forza delle medesime trovansi ancora pubblicati determinati atti/documenti/informazioni sino alla scadenza prevista per legge):
Articolo 4 bis
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Articolo 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza a-n-n-u-a-l-e, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((( + post D.Lgs. 97/2016))) prestazioni professionali (((fine +))) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti', ((( + post D.Lgs. 97/2016))) nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (((fine+))). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza t-r-i-m-e-s-t-r-a-l-e, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. (1)
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(1) V. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 22/09/2014, n.76977 Gazzetta Ufficiale: 14/11/2014, n. 265 - artt. 9 e 10.
Articolo 9
Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo e' utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.(2) Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresi' l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.
Articolo 10
Modalita' per la pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti
1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
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Articolo 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (((ovvero: “1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta .”)))
Decreto legislativo del 07/03/2005 - N. 82
Art. 5 - Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche (1) .
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (2) .
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento (3) .
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma (4) .
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (5) .
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2 (6) .
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (7) .
[3. [Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonche' delle entrate riscosse a mezzo ruolo.] Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 .] (8)
[3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’ articolo 7, comma 2, del decreto- legge 7 maggio 2012, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.] (9)
[3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 . Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. ] (10)
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 [, lettere a) e b)] e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo (11) .
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente modificato dall'articolo 6-ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ed infine sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
[2] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[3] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[5] Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[6] Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[7] Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[8] Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[9] Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[10] Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[11] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.