Bandi di gara e contratti

Il contenuto della presente sotto-sezione di II livello è dato dalla sotto riportata normazione specifica ed operativa ed esattamente: art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 unitamente all'Allegato n. 1 alla delibera Anac n. 1310/2016 e articoli di legge ivi richiamati nonché Delibera Anac n. 39/2016 applicativa dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 (le parti tra [ ] rappresentano le abrogazioni apportate dal D.Lgs. n. 97/2016: è possibile che in forza delle medesime trovansi ancora pubblicati determinati atti/documenti/informazioni sino alla scadenza prevista per legge):
Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Articolo 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.(((v. Articoli seguenti estratti dall'Allegato 1 della Det. Anac 1310/2016, ma di seguito si riporta il solo articolo generale 29:

ESTRATTO DA ALLEGATO 1 ALLA DET. ANAC 1310/2016

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

D.Lgs. 50/2016 - ARTICOLO N.29 (Principi in materia di trasparenza)

1. [01] Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
[ [02] (3) Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
[ [03] (3) Entro il medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
[ [04] (3) Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. ]
[ [05] E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. ]
[06] Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
[07] Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.
[08] Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente (1) (2).

(1) Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

(2) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(3) I periodi 2-4 sono stati soppressi dal 19.4.2019 dall'art. 1 comma 1 lett. c) DL 32/2019 in corso di conversione in legge con conseguente soppressione anche dei commi 2bis e 6bis dell'art. 120 D.Lgs. 104/2010 in materia di ricorsi al TAR che a detto comma 1 commi 2-4 facevano riferimento:

Decreto legislativo del 02/07/2010 - N. 104 - Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente (1) .

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

[2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresi' inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivita' .] (2)

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.

4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata dall'articolo 42 (3) .

6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. [Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello] (4) .

[6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e' definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso e' definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza e' comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore atre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non puo' essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione .] (5)

7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti (6) .

8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119 (7) .

8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione (8) .

9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza. [Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.] (9)

10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.

11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza (10) .

11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu' lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto (11) .

[1] Comma modificato dall'articolo 204, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 204, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito in Legge. Vedi anche l'articolo 1, commi 4 e 5 D.L. 32/2019 medesimo, non ancora convertito in Legge che abroga detto comma.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera hh), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, successivamente dall'articolo 204, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da ultimo, dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito in Legge. Vedi anche l'articolo 1, comma 5 D.L. 32/2019 medesimo, non ancora convertito in Legge.

[4] Comma sostituito dall' articolo 40, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114; per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 40. Successivamente il presente comma e' stato modificato dall'articolo 7 bis, comma 2, lettera a), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197.

[5] Comma inserito dall'articolo 204, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito in Legge. Vedi anche l'articolo 1, commi 4 e 5 D.L. 32/2019 medesimo, non ancora convertito in Legge che abroga detto comma.

[6] Comma modificato dall'articolo 204, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivamente dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito in Legge. Vedi anche l'articolo 1, comma 5 D.L. 32/2019 medesimo, non ancora convertito in Legge.

[7] Comma inserito dall' articolo 40, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114; per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 40.

[8] Comma inserito dall'articolo 204, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[9] Comma sostituito dall' articolo 40, comma 1, lettera c) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114; per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 40. Successivamente il presente comma e' stato modificato dall'articolo 204, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito in Legge. Vedi anche l'articolo 1, comma 5 D.L. 32/2019 medesimo, non ancora convertito in Legge.

[10] Comma modificato dall'articolo 204, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivamente dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito in Legge. Vedi anche l'articolo 1, comma 5 D.L. 32/2019 medesimo, non ancora convertito in Legge.

[11] Comma inserito dall'articolo 204, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L. 190/2012 art. 1 comma 32

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) [b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;], del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
la struttura proponente;
l'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario;
l'importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell'opera,
servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate.
(….)
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione (((v. Delibera 39/2016))) le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.
Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.(((ovvero: “11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. (...)” )))

ANAC - Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016

Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
ESTRATTO ARTT. 4 e 5

Art. 4 Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione

1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono le seguenti:

CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)

Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente

Oggetto del bando: Oggetto della procedura di scelta del contraente

Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Aggiudicatario: Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Importo di aggiudicazione: Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)

Importo delle somme liquidate: Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Art. 5 Soggetto responsabile della pubblicazione
1. Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi.