RICONOSCIMENTO NATO FUORI DEL MATRIMONIO
Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio :
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla nascita.
Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita. (1)
(1) Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita ,o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto.
Tuttavia i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero dopo la nascita e precisamente :
- prima della nascita del bambino, (vedi scheda riconoscimento del nascituro)
- dopo la nascita del bambino
NEL CASO IN CUI UN SOLO GENITORE ABBIA PROVVEDUTO AL RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA L’ALTRO PUO’ RICONOSCERE SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA CON IL CONSENSO DEL GENITORE CHE PER PRIMO HA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO.
TALE CONSENSO PUO’ ESSERE PRESTATO ALLA PRESENZA DI ENTRAMBI (O PRIMA DEL RICONOSCIMENTO).
Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto i 14 anni è necessario l’assenso del figlio stesso.
Documentazione da presentare
L’allegato modello di comunicazione dei dati per l’avvio del procedimento a cui va apposta una marca da bollo da euro 16,00 corredata da fotocopia del documento di identità.Per ulteriori informazioni inviare un’ e-mail all’indirizzo : info@comune.ancona.it
L’attribuzione del cognome al figlio cittadino italiano nato fuori del matrimonio
Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome del padre.
(anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana deriva al minore dalla madre).
Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo.
Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla nascita LA DECISIONE IN MERITO AL COGNOME SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL TRIBUNALE ORDINARIO AL QUALE I GENITORI DOVRANNO RIVOLGERSI AUTONOMAMENTE CON SPECIFICA RICHIESTA, MOTIVATA E ASSISTITI DA UN LEGALE.
Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva resa all’ufficiale dello Stato Civile.
Conclusione e termini del procedimento
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.
Casi particolari :
IL RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA DEL MINORE STRANIERO:
L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile tramite e-mail all’indirizzo : info@comune.ancona.it
Normativa di riferimento
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato£.
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile
Codice Civile
Allegato: