Accreditamento delle Organizzazione Sindacali territoriali del settore abitativo e Centri di Assistenza Fiscale qualificati
Il Comune di Ancona, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1813 del 26/08/2021, nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, intende costituire un elenco aperto per l’accreditamento delle Organizzazione Sindacali territoriali del settore abitativo (di seguito OO.SS.) ed i Centri di Assistenza Fiscale qualificati (di seguito CAF) per la realizzazione del servizio di informazione, supporto ed assistenza tecnica nella presentazione delle domande di accesso agli interventi in materia di politiche abitative.
La formazione dell’elenco di cui all’oggetto non costituisce esito di alcuna procedura di tipo
selettivo, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di operatori, essendo finalizzata a creare una quanto più possibile capillare rete di sportelli operativi, distribuiti nell’ambito del territorio, ai quali l’utenza può accedere con libera scelta. La procedura di accreditamento mira ad avere un adeguato numero di sportelli delle OO.SS. del settore abitativo e di CAF, per un miglior puntuale servizio al cittadino che ha facoltà di scegliere fra più unità di offerta.
Requisiti per l’accreditamento
Per essere accreditati dal Comune ed essere inseriti nell’elenco, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) assenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2) autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di cui all’art. 7 del D.M. 164/1999 o iscrizione all’Albo dei centri autorizzati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 9 del D.M. 164/1999 [eventuale];
3) abilitazione alla trasmissione telematica delle domande;
4) polizza assicurativa, al fine di garantire agli utenti adeguata copertura ed il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto dell’accreditamento.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di invio della manifestazione di interesse.
In base all’art. 11 D.M. 164/1999, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF. In tal caso il CAF dovrà presentare adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale da cui si desuma l’affidamento dell’attività di assistenza fiscale ed ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF.
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