LA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto è un nuovo istituto giuridico introdotto con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che di fatto regolamenta quelle convivenze che in precedenza venivano definite more uxorio.
Definizione : il comma 36 dell’unico articolo di cui è composta la legge indicata intende per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”
In nuovo istituto giuridico in realtà si fonda sulla famiglia anagrafica, già prevista dal regolamento anagrafico, e attribuendo delle tutele giuridiche che di fatto connotano i conviventi di fatto.
Elementi che costituiscono la convivenza di fatto:
Conviventi di fatto possono essere due persone maggiorenni e possono essere di sesso diverso che dello stesso sesso;
Le due persone devono coabitare e costituire una famiglia anagrafica, quindi devono convivere “sotto lo stesso tetto” e devono avere la medesima residenza anagrafica,
La dichiarazione di convivenza di fatto acquista valore giuridico e viene resa pubblica mediante registrazione nel registro anagrafico e acquista efficacia dopo che l’ufficiale d’anagrafe ha effettuato l’accertamento della convivenza;
Devono essere unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale;
Non devono essere vincolate ( l’uno nei riguardi dell’altro) da rapporto di parentela, affinità o adozione, e non devono essere unite (fra loro o con altre persone) in matrimonio o in unione civile;
I conviventi di fatto acquistano alcuni diritti spettanti ai coniugi,
in caso di malattia hanno reciproco diritto di visita, di assistenza e alle informazioni personali,
diritto a continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente o subentrare nel contratto di affitto in caso di decesso,
il convivente ha diritto al risarcimento in caso di decesso da fatto illecito
di ciascuno può designare l’altro suo rappresentante con pieni poteri o limitati
in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e do volere, per le decisioni in materia di salute,
in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato;
il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, o recesso unilaterale, o per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
possibilità di diritto agli alimenti in caso di cassazione del contratto di convivenza.
La dichiarazione di convivenza di fatto o la registrazione del contratto di convivenza firmata da entrambe le parti , senza nessun costo e si presenta direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe – largo XXIV Maggio 1 – Palazzo Comunale – primo piano SOLO PREVIO APPUNTAMENTO richiesto al numero 071/2222234 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
per informazioni:
Mail : info@comune.ancona.it
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