COMUNE DI ANCONA, RAPPORTI SINDACALI. INTERVIENE IL DIRETTORE GENERALE , GIANCARLO GASPARINI

“Abbiamo letto oggi notizie di stampa sulla situazione dei rapporti sindacali all’interno del Comune di Ancona. Pur supponendo – afferma il direttore generale, Giancarlo Gasparini – che tali notizie fossero state diffuse dalle sigle sindacali in preparazione dell’assemblea generale, unitaria programmata per la stessa giornata odierna, non possiamo esimerci dal fare chiarezza per il solo fine di verità

In primo luogo, questa Amministrazione ha sempre tenuto corrette relazioni sindacali e, se siamo stati costretti a confrontarci nelle aule di giustizia (uscendone peraltro sempre vincitori), non è stato certo per nostra volontà ma solo perché vi siamo stati chiamati da lavoratori dell’Ente e da sigle sindacali.

In secondo luogo la riorganizzazione della macchina amministrativa dall’anno 2013 in poi è stata solo una nell’aprile 2014, con due sole modifiche di rilievo, una nel novembre 2014 e l’altra nel recente gennaio 2017; entrambe dettate dall’esigenza di garantire un sempre più razionale esercizio delle funzioni, avuto riguardo a situazioni oggettive interne all’Ente, (pensionamenti di dirigenti e quant’altro) e sempre nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Occorre pure precisare, cosa non di poco conto, che la legge (e non le opinioni di chicchessia) prevede che le riorganizzazioni sono materia e competenza propria dell’Amministrazione e non di preventivo confronto con le parti sindacali.

Confronto invece che non manca e non deve mancare quotidianamente all’interno delle direzioni fra dirigenti e personale tutto.

Leggere invece di “continue riorganizzazioni della struttura comunale, ben nove dall’aprile 2015 al febbraio 2017” vuol dire leggere una cosa totalmente errata e quindi inaccettabile.

Vogliamo invece soffermarci sulla sola nota di apertura di quell’articolo di stampa, nota peraltro virgolettata: “Riprendere corrette relazioni sindacali e non confrontarsi solo davanti ai giudici”. E’ proprio quello che vogliamo che abbiamo sempre voluto e che auspichiamo.

E’ talmente vero questo che la prima proposta dell’Amministrazione ai sindacati di un nuovo contratto decentrato per superare l’atto unilaterale del Commissario Prefettizio è del novembre 2013. Proposta mai accettata dalle sigle sindacali che oggi si sono viste invece confermare dal Giudice quell’atto unilaterale Commissariale contro il quale avevano ricorso! Nonostante tutto ciò, ci piace però cogliere in quella nota di apertura di cui sopra solo o prevalentemente una rinnovata e rafforzata volontà di confronto; se così sarà, questa Amministrazione sarà, come sempre, apertissima e disponibile.

Una ultima, breve considerazione sulle ragioni per le quali sono passati circa due mesi senza convocazione della delegazione trattante (organo istituzionale di confronto Amministrazione/Sindacati).

Ebbene, le ragioni stanno unicamente in due motivi.

Il primo motivo consta nel fatto che si attendevano le tre pronunce giurisdizionali, delle quali la prima in particolare (relativa al ricorso promosso dalle sigle sindacali “FP CISL, UILI FPL, CGIL” e dalla RSU per la dichiarazione di illegittimità e di nullità del contratto aziendale di lavoro vigente, provvedimento unilaterale dell’allora Commissario Prefettizio) è di grande rilevanza, in quanto le motivazioni che vi sono contenute, e che abbiamo conosciuto proprio oggi, saranno preziose per la redazione del nuovo contratto decentrato.

Il secondo motivo risiede nella opportunità di attendere la prossima emanazione del nuovo Decreto cosiddetto “Madia” sul Pubblico Impiego, decreto in discussione al Governo in data odierna e che, da quanto si legge sulla stampa, innova sostanzialmente sul tema.

Quanto sopra detto è verità inconfutabile perché suffragata da documenti formali in atti e non da opinioni.

Per completezza ed opportunità di informazione, si portano di seguito a conoscenza i contenuti (in sintesi) delle recenti sentenze che sono state emesse da parte del Tribunale Civile di Ancona in funzione di giudice del lavoro e delle quali si è sin qui parlato:

 

1) sentenza n. 53 del 07/02/2017 con la quale il Tribunale ha revocato i decreti ingiuntivi emessi a seguito dei ricorsi intentati da n. 36 Vigili Urbani, ritenendo infondata la pretesa di pagamento dei c.d. “piani di miglioramento” e contestualmente ha accolto le domande riconvenzionali proposte dall’Amministrazione condannando i medesimi Vigili Urbani a restituire al Comune le somme indebitamente percepite relative al mese di gennaio 2013. Il Tribunale ha pertanto condiviso che a far data dal 31/12/2012, data di applicazione per gli Enti Locali della Legge n.150/2009, non è più possibile corrispondere indennità aggiuntive ai dipendenti non espressamente previste dai Contratti nazionali di lavoro o dalla Legge e, pertanto, queste indennità, frutto solo di contrattazioni locali, non erano e non sono più, allo stato, erogabili;

2) sentenza n 54 del 07/02/2017 con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso promosso dalle sigle sindacali “FP CISL, UILI FPL, CGIL” e dalla RSU avverso  il contratto aziendale di lavoro c.d. “unilaterale” adottato con deliberazione del Commissario Straordinario Prefettizio n. 229 del 07/06/2013, ricorso con il quale le medesime chiedevano che ne fosse accertata e dichiarata l’illegittimità e la nullità ed inoltre chiedevano la corresponsione del salario accessorio secondo i parametri del contratto aziendale precedente. L’Amministrazione, nella persona del Commissario Straordinario, come recentemente confermato dall’ARAN, visto il rifiuto dei Sindacati di addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto decentrato adeguato alla legge vigente, provvide ad adottare tale atto solo al fine di potere continuare ad erogare le indennità  di turno, di reperibilità, di maneggio valori ecc., indennità che in difetto non si sarebbero più potute erogare,

3) sentenza n. 87 del 16/02/2017 con la quale il Tribunale ha respinto la domanda proposta da n. 30 Vigili Urbani, sulla tematica delle c.d.” festività infrasettimanali”, ove i ricorrenti agivano per richiedere riposi compensativi ed emolumenti suppletivi rispetto a quelli già corrisposti. Il Tribunale di Ancona, con ampia motivazione, ha rigettato il ricorso, condannando  i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali, riconoscendo che il comportamento del Comune di Ancona è perfettamente aderente alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, sul punto, ha un orientamento immutato a far data dal 2010 ad oggi”.