Un sostegno per pagare l’affitto? Aiuto dalla Regione per le famiglie. Scadenza 24 luglio
– Tipologia dell’intervento
Concessione di un contributo straordinario a fondo perduto a sostegno del pagamento dei canoni locativi, non cumulabile con altre forme di contributo straordinario riconosciute dalla Regione Marche, al fine di mitigare le difficoltà economiche delle famiglie e delle formazioni sociali di cui alla legge n. 76/2016 che hanno subito una diminuzione del reddito disponibile a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
– Chi può fare domanda
La misura è rivolta a:
– RESIDENTI in abitazioni condotte in locazione in virtù di un contratto locativo regolarmente registrato, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali;
– Studenti FUORI SEDE REGIONALI: si intendono gli studenti universitari o di istituti AFAM, residenti in ambito regionale e che, per motivi di studio, conducano in locazione un appartamento situato in un Comune delle Marche, diverso da quello di residenza, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali;
– Studenti FUORI SEDE EXTRA REGIONALI: si intendono gli studenti universitari o di istituti AFAM, residenti in altre regioni italiane e che, per motivi di studio, conducano in locazione un appartamento situato in un Comune delle Marche, diverso da quello di residenza, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali.
– Requisiti di ammissibilità
Hanno titolo a richiedere il contributo straordinario previsto dalla presente misura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza anagrafica – o domicilio nel caso di studenti fuori sede, sia regionali che extra regionali – nell’unità immobiliare con riferimento alla quale viene richiesto il contributo;
2. Titolarità di un contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato, riferito all’unità immobiliare di residenza anagrafica ovvero di domicilio per gli studenti fuori sede, che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9;
3. Reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE:
– per le richieste di contributo relative alle abitazioni di residenza, compreso tra € 11.955,59 e € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);
– per le richieste di contributo relative agli appartamenti presi in locazione dagli studenti fuori sede: non superiore a € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);
4. Nel periodo marzo/maggio 2020 diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 come di seguito precisato:
a) lavoro dipendente: diminuzione del reddito da lavoro dipendente deve essere almeno pari al 20% e viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo deve essere almeno pari al 30% e viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;
c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito della riduzione di reddito non inferiore al 20% viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell’anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
d) nel caso di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all’interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione rispettivamente del 20% o del 30%;
e) nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) all’interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro e il requisito si considera soddisfatto quando la riduzione del reddito 2020 è pari ad almeno il 25% rispetto al reddito 2019.
Il requisito deve essere posseduto per le singole mensilità cui si riferisce la richiesta di contributo.
Per attestare il possesso dei requisiti il richiedente, nella domanda, ricorre alle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
– Pubblicità, termini e modalità di presentazione delle domande
La Regione e i Comuni danno notizia del presente intervento straordinario mediante :
– Affissione di avvisi pubblici da parte dei Comuni, con procedure di urgenza;
– Pubblicazione della misura straordinaria sui rispettivi siti istituzionali;
– Altre forme di comunicazione istituzionale, anche in collaborazione e con l’ausilio delle organizzazioni sindacali di categoria.
I cittadini interessati presentano le domande esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico regionale SIFORM2 accessibile all’indirizzo internet: http://www.regione.marche.it/piattaforma210.
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure ai seguenti numeri telefonici: 071/806.3442-3600-3064.
Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l’utente deve disporre di apposite credenziali di autenticazione “forte” ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità.
Sono supportate le seguenti modalità: SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, Pin Cohesion Regione Marche, CNS – carta nazionale dei servizi e CIE – Nuova Carta di Identità elettronica.
Dopo l’accesso al sito l’utente dovrà operare con il ruolo di “persona fisica” e dovrà compilare il formulario on-line della domanda accessibile selezionando il codice avviso “Misura 18 – Intervento straordinario di sostegno al pagamento canoni di locazione.”
La domanda dovrà essere inviata telematicamente entro il termine perentorio del 24 luglio 2020.
La domanda inviata non è modificabile, pertanto per correggere ogni eventuale errore sarà necessario presentarne una nuova.
Nel caso in cui un richiedente inoltri due o più domande, verrà considerata valida l’ultima pervenuta sulla base della data e ora di trasmissione.
Con l’invio telematico la domanda si considera firmata elettronicamente, pertanto non è necessario allegare copia di documenti di identità.
A seguito dell’invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e data ed ora di effettuazione dell’operazione.
La domanda si considera positivamente trasmessa con l’apposizione della data ed ora di effettuazione dell’operazione anche se non è protocollata in tempo reale.
– Ammontare del contributo regionale
Ai richiedenti viene riconosciuto un contributo mensile pari al 60% del canone di locazione, risultante dal contratto regolarmente registrato ai fini fiscali e dai successivi aggiornamenti annuali.
Il contributo viene attribuito con riferimento ai mesi nei quali si è verificata la diminuzione del reddito.
– Criteri di riparto delle risorse disponibili tra i comuni e liquidazione dei contributi
La Regione assegna ai Comuni le risorse disponibili in relazione al fabbisogno risultante dalle domande presentate.
I Comuni provvedono alla liquidazione e pagamento dei contributi ai richiedenti.
– Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla presente misura straordinaria:
– Gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali;
– Le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso;
– Le domande provenienti da famiglie o formazioni sociali di cui alla legge n. 76/2016 che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione-CAS ai sensi dell’OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;
– Le domande provenienti da famiglie o formazioni sociali di cui alla legge n. 76/2016 che hanno presentato richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 istitutivo del Fondo inquilini morosi incolpevoli, e successivi provvedimenti attuativi.
– Gli studenti universitari o di istituti AFAM che percepiscono borse di studio ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
Sempre a pena di esclusione i componenti della medesima famiglia o formazione sociale di cui alla legge n. 76/2016 non possono presentare domande riferite allo stesso immobile ovvero a immobili diversi.
– Controlli e revoca del contributo
Successivamente alla liquidazione dei contributi i Comuni, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, effettuano le verifiche su quanto autocertificato dai richiedenti su un campione pari 5% delle domande ammesse a beneficio.
Il contributo viene revocato in caso di:
– rinuncia del beneficiario;
– autocertificazioni non veritiere;
– avverarsi di una delle cause di esclusione.