TARSU soppressa dal 1° gennaio 2013
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è stato istituito dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214) e successivamente modificato dall’art.10, commi 2 e 3, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi enti.
Contestualmente all’istituzione della TARES, l’art. 14 del D.L. 201/2011 ha provveduto all’abrogazione, con decorrenza dalla medesima data, della tassa sui solidi urbani TARSU.
Di seguito si riportano brevemente le principali informazioni sulla disciplina della TARSU (in vigore fino al 31/12/2012).
Presupposti e soggetti passivi della TARSU
La T.A.R.S.U. è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve essere pagata da tutti i cittadini occupanti o detentori di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti. Non è necessariamente il proprietario del locale a dover versare il tributo, ma deve essere colui che utilizza il locale.
In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell’anno solare in cui ha avuto inizio l’obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell’alloggio. L’entità della tassa è commisurata in relazione alla superficie del locale o dell’area occupata.
Denuncia
Entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione deve essere presentata la denuncia di occupazione, su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tassa Smaltimento Rifiuti.
Tale denuncia vale anche per gli anni successivi, se non avvengono variazioni per l’applicazione del tributo; anche le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il termine di cui sopra.
La presentazione della denuncia non esclude accertamenti d’ufficio. La violazione dell’obbligo di denuncia è soggetta alle sanzioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. 507/93.
Nel caso di cessazione di locali per effetto di variazioni anagrafiche o di cessazione di licenze commerciali o per altri motivi, occorre presentare tempestivamente all’ ANCONA ENTRATE S.R.L. apposita denuncia di cessazione, poiché è dalla data di presentazione di tale denuncia che decorre il diritto al rimborso della tassa eventualmente pagata per tutto l’anno (e non dalla data di cessazione dei locali). Gli eredi sono soggetti ai medesimi obblighi previsti per la cessazione dell’occupazione o la cessazione della detenzione da parte del defunto, ad eccezione del caso di continuazione dell’uso dell’immobile da parte dell’erede, per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.
Le comunicazioni di inizio occupazione, di modifica o di cessazione possono essere presentate utilizzando i modelli disponibili presso l’ ANCONA ENTRATE S.R.L. in Via dell’Artigianato, 4 60127 Ancona.
Agevolazioni
E’ prevista la possibilità di concedere agevolazioni al verificarsi di determinate situazioni.
Tutte le agevolazioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell’interessato.
- Riduzione del 15% nel caso di:
- abitazioni con unico occupante.
- Riduzione del 30% nel caso di:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione o, in assenza, di fatto effettuato;
- utente che, versando nelle circostanze di cui al punto precedente, risieda o abbia dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale.
- Riduzione del 60% nel caso di:
- abitazioni non di lusso che non siano comunque classificate catastalmente con categoria A/1, A/7, A/8, A/9, occupate da famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 65, che non siano proprietarie o usufruttuarie di altre abitazioni oltre la prima, oggetto della presente agevolazione, e che percepiscano un reddito annuo complessivo lordo non superiore a 10.000,00 euro, nel caso di unico occupante, o a 16.000,00 euro nel caso di due occupanti;
- Riduzione del 40% nel caso di:
- abitazioni di cui al punto precedente i cui componenti percepiscano un reddito annuo complessivo lordo non superiore a 16.000,00 euro, nel caso di unico occupante, o a 24.000,00 euro, nel caso di due occupanti.
- Riduzione di euro 51,65
- per le giovani coppie, anche con figli, con componenti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, per il primo anno successivo all’istituzione della convivenza anagrafica comprendendosi nella convivenza anche le unioni more uxorio.
Queste riduzioni, hanno effetto a decorre dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.
Inoltre, la tassa può essere ridotta per motivi di servizio:
- in misura del 60% della tariffa, se l’insediamento dista oltre 500 metri e fino a 2 Km dal più vicino punto di raccolta;
- in misura del 70% della tariffa, se l’insediamento dista oltre 2 Km dal punto suddetto.
Fermo restando l’obbligo, per gli occupanti o detentori degli insediamenti, di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
Le riduzioni concesse per motivi di servizio hanno effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presenta la richiesta.
Il Pagamento
La Tassa Rifiuti viene riscossa direttamente da questa Amministrazione. L’importo relativo va pagato con apposito bollettino di pagamento intestato a:- COMUNE DI ANCONA – RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI – SERVIZIO TESORERIA – c/c postale n. 73540577, o tramite Bonifico su C/C postale Codice IBAN IT 55 A 07601 02600 000073540577.
Il pagamento della Tassa potrà essere effettuato in due soluzioni, con scadenza per la prima rata il 07.09.2012 e per la seconda rata il 07.11.2012 o in un’unica soluzione entro il 07.09.2012.
Tale pagamento potrà essere eseguito presso qualsiasi Ufficio Postale o sportello della Tesoreria Banca Carige Italia, utilizzando i bollettini prestampati inviati a domicilio. I pagamenti possono avvenire anche on line, sul sito www.poste.it, con addebito sul c/c postale o sulla carta di credito postepay.
Presso il domicilio verranno inviate le informative con il prospetto del dettaglio delle somme dovute, riferite agli immobili di competenza.
ALLEGATI: