A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dall’anno d’imposta 2014 cessa quindi l’applicazione della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) ed entra in vigore la TARI (Tassa sui Rifiuti).

Di seguito si riportano brevemente le principali informazioni sulla disciplina della TARES (in vigore fino al 31/12/2013).

Presupposti e soggetti passivi della TARES
La TARES è il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi il cui presupposto per l’applicazione è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Soggetti passivi della Tares sono tutti coloro che nel territorio comunale occupano o detengono locali o aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro cha usano in comune le superfici stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Determinazione del tributo
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. L’obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.

La Tares si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni:

  • la parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti, e relativi ammortamenti, spazzamento strade, ecc…);
  • la parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni di Legge e di Regolamento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarate. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all’unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO.

Dichiarazione
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

  • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  • il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
  • la tipologia di attività effettivamente esercitata;
  • le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto;
  • le unità locate o in comodato d’uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell’immobile, fatto salvo l’uso saltuario;
  • i dati catastali dell’unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per le utenze domestiche, la dichiarazione deve essere presentata:

  • nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;
  • nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
  • nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;

Per le utenze non domestiche, la dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

  • consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo anconaentrate@pec.anconaentrate.it (obbligatoriamente per le società o imprese).

La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Per la sola annualità 2013, le dichiarazioni Tares devono essere presentate secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 30 novembre 2013 per le occupazioni da gennaio 2013 a settembre 2013;
  • entro il 28 febbraio 2014 per le occupazioni da ottobre 2013 a dicembre 2013.

Riduzioni ed Agevolazioni
Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell’interessato utilizzando gli appositi modelli.
Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione mentre cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

  1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
  2. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  3. fabbricati rurali ad uso abitativo.

Agevolazione per l’anno 2013 (approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 35 del 02/08/2013 ai sensi dell’art. 23 del Regolamento comunale Tares)

Riduzione della tariffa per utenti di età non inferiore ad anni 65:
e cioè per le abitazioni non di lusso che non siano comunque classificate catastalmente con categoria A/1, A/7, A/8, A/9, occupate da famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 65, che non siano proprietarie o usufruttuarie di altre abitazioni oltre la prima, oggetto della presente agevolazione, e che percepiscano un reddito annuo complessivo lordo non superiore a quello indicato nella seguente tabella esemplificativa:

RIDUZIONE TARIFFA DEL PER N° OCCUPANTI LIMITE REDDITO ANNUO
60% nel caso di: UNO Reddito annuo complessivo lordo non superiore a € 10.000,00
DUE Reddito annuo complessivo lordo non superiore a € 16.000,00
40% nel caso di: UNO Reddito annuo complessivo lordo non superiore a € 16.000,00
DUE Reddito annuo complessivo lordo non superiore a € 24.000,00

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

E’ prevista la possibilità di concedere riduzioni di tariffa al verificarsi di determinate situazioni.
Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell’interessato.

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
    Per poter ottenere la suddetta riduzione occorre allegare in copia alla richiesta di riduzione la licenza o l’autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. In assenza di autorizzazione stagionale, l’uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l’esibizione del registro dei corrispettivi.

Riduzione della tariffa del 10% nel caso che:

  • vengano avviati al recupero rifiuti assimilati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico;

Sconto pari a 20 centesimi di euro/Kg di rifiuto assimilato (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall’attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:

  • il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;
  • risulti dimostrato l’avvio al riciclo-recupero di almeno 1.000kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi terziari esclusi);
  • il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.

Il suddetto sconto non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del tributo annualmente dovuto.

Per poter ottenere le suddette riduzioni occorre:

  • presentare la richiesta di riduzione entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce;
  • far pervenire non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo la seguente documentazione:
    ◦documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero ( MUD);
    ◦Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero;
    ◦Copia del registro di carico e scarico;
    ◦Copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

  • immobile distante oltre 500 mt fino a 2000 mt dal più vicino punto di raccolta: il tributo è dovuto, con applicazione dell’intera quota fissa e del 40% della tariffa variabile;
  • immobile distante oltre a 2000 mt dal più vicino punto di raccolta: il tributo è dovuto, con applicazione dell’intera quota fissa e del 30% della tariffa variabile.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40% della tariffa.

Il Pagamento
La TARES viene riscossa direttamente dal Comune di Ancona.

Per l’anno 2013 il versamento della TARES dovrà essere effettuato in 2 rate:

  • 1° rata in acconto con scadenza 30/09/2013
    L’importo dell’acconto è quantificato nella misura del 50% della tassa dovuta per l’anno 2012 o, in caso di occupazione/detenzione o possesso iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 50% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012, senza applicare le agevolazioni tariffarie previste.
    L’acconto può essere pagato con apposito bollettino di pagamento intestato a Comune di Ancona – Riscossione Tassa Rifiuti – Servizio Tesoreria – c/c postale n. 73540577 oppure effettuando un bonifico su c/c postale Codice IBAN IT 55 A 07601 02600 000073540577, specificando nella causale il codice fiscale del contribuente ed il numero dell’avviso di pagamento.
  • 2° rata a saldo/conguaglio con scadenza 30/11/2013
    L’importo da versare come seconda rata a conguaglio del tributo relativo all’intera annualità 2013 è calcolato con le tariffe tares approvate per l’anno 2013 e con l’aggiunta della maggiorazione di € 0,30 al metro quadrato che sarà versata direttamente allo Stato.
    Modalità di versamento della 2° rata a SALDO:
    ◦modello di versamento F24 precompilato, che Ancona Entrate recapiterà presso il domicilio;
    ◦bollettino di conto corrente postale n. 1011136627, intestato a “PAGAMENTO TARES”. Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifici.Per effettuare il versamento tramite modello di versamento F24 del tributo e della maggiorazione di spettanza dello Stato, debbono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
    ◦3944 “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”;
    ◦3955 “MAGGIORAZIONE – art. 14, c.13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”.Si precisa che la normativa vigente non consente che vengano utilizzate modalità di pagamento diverse da quelle sopra-indicate. Pertanto non sarà possibile eseguire il pagamento tramite il servizio di domiciliazione bancaria (RID).

ALLEGATI: