Le procedure esecutive sono:

  • il pignoramento immobiliare;
  • il pignoramento mobiliare;
  • il pignoramento di crediti presso Terzi.

Il pignoramento immobiliare

E’ l’atto esecutivo del Concessionario con il quale ha inizio la procedura per la vendita all’asta dell’immobile di proprietà del contribuente. Il pignoramento immobiliare, solitamente successivo all’ipoteca, può essere effettuato subito nel caso di debiti superiori ad € 5.000,00. Il pignoramento immobiliare non può aver luogo al di sotto di tale limite quantitativo; al contrario, è sempre possibile attivare l’ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.

Per il perfezionamento del pignoramento immobiliare il concessionario della riscossione provvede alla trascrizione del pignoramento stesso e dell’avviso di vendita all’asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l’immobile.

Il pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare è l’atto esecutivo con il quale Ancona Entrate Srl, tramite gli Ufficiali di Riscossione, procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore presso l’abitazione del contribuente oppure nei locali dove, in qualità di titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento, sono poi venduti all’asta.

Il pignoramento di crediti presso Terzi

Con questo atto esecutivo Ancona Entrate Srl procede al pignoramento di crediti che il contribuente moroso vanta presso Terzi. E’ il caso delle retribuzioni che il dipendente percepisce mensilmente dal datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili, ecc.

Nel caso il contribuente sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, il pignoramento presso terzi può essere eseguito direttamente dal Concessionario della Riscossione senza ricorrere al Giudice dell’Esecuzione. In sostanza, il datore di lavoro versa direttamente al Concessionario parte della retribuzione dovuta al contribuente-dipendente (nel limite di un quinto della retribuzione stessa). In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) sarà invece il Giudice dell’Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, ad emettere ordinanza di assegnazione di importo corrispondente al credito per il quale si procede.