DEFINIZIONE

  1. Passi carrabili
    Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un’opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
    I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’ art. 22 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e Art. 120 (Figura II 78. del D.P.R. n. 495/92), sono esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate al titolare dell’atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di revoca, decadenza o cessazione della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso.
    L’eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l’utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.
    Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l’intervento.
    La superficie dei passi carrabili da sottoporre a canone  si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
    Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell’assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.
  2. Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)
    Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell’area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d’ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.
    Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un’opera visibile, che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l’esercizio di particolari attività o l’apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull’area medesima.
    L’istruttoria dell’istanza per l’autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.
    I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 120 del D.P.R. 495/1992.

DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, deve essere redatta su apposito modello regolarizzata in termini di bollo e deve essere indirizzata alla società Ancona Entrate.
Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

  • generalità del richiedente il passo carrabile:
    • per le persone fisiche: il cognome e nome, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l’eventuale recapito telefonico e l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
    • per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapiti telefonici  e l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
  • titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carrabile;
  • ampiezza dell’apertura (luce del passo);
  • ubicazione del passo carrabile  (l’indirizzo e il numero civico);
  • dati catastali;
  • destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di struttura pubblica);
  • esistenza o meno di cancelli, serrande o di sistemi di apertura automatizzati;
  • esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede, scivolo, ecc.);
  • distanza del passo carrabile da eventuali incroci;
  • dimensioni del passo carrabile;
  • descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire;
  • impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di autorizzazione.

La domanda deve essere corredata da:

  • marca da bollo da apporre sull’autorizzazione che viene rilasciata da Ancona Entrate;
  • planimetria in scala 1:2000 con evidenziato in colore rosso il passo carrabile;
  • attestazione del versamento dovuto per il costo di  € 25,00  del cartello segnaletico e di € 25,00 per i diritti di istruttoria e sopralluogo.

Qualora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la normativa vigente preveda l’autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà presentare apposita istanza al competente ufficio comunale tendente ad ottenere l’atto autorizzativo (autorizzazione edilizia).

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L’istruttoria della domanda è svolta dalla società Ancona Entrate, che predispone apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali.
Ancona Entrate attiva la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza della domanda. Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici (Ufficio Traffico, Gestione Edilizia, Polizia Municipale) che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme e regolamenti.
È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona Entrate comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepisca i pareri acquisiti.
In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all’occupazione.
Al termine dell’istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego della stessa.

DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di autorizzazione all’ apertura di accesso carrabile, che sono rinnovabili alla loro scadenza, hanno la durata massima di ventinove anni. Ancona Entrate può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

SUBENTRO NELL’AUTORIZZAZIONE

Nel caso di trasferimento di proprietà e/o possesso dell’immobile il nuovo possessore dovrà inoltrare domanda di subentro all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione di passo carrabile.

SEGNALETICA

Il segnale di “Passo carrabile” o “Accesso carrabile” viene rilasciato dalla società Ancona Entrate previo versamento da parte dell’interessato di una somma pari ad € 25,00 cadauno da effettuarsi presso la Tesoreria comunale o ufficio postale e da allegare alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione. Il segnale indicherà gli estremi dell’autorizzazione rilasciata.
E’ vietata l’apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada come previsto e sanzionato dall’art. 45 dello stesso codice.
In caso di furto del segnale “Passo carrabile” o “Accesso Carrabile” il privato dovrà presentare apposita istanza alla società  corredata da copia della denuncia di furto.
La società provvederà al rilascio di nuovo segnale, previo versamento della somma sopra indicata, che verrà collocato dal privato a sua cura e spese.
In caso di deterioramento del segnale “Passo carrabile” o “Accesso carrabile” tale da rendere illeggibile gli estremi dell’autorizzazione riportati sullo stesso, il privato dovrà presentare istanza alla società Ancona Entrare al fine di ottenere nuovo segnale, previo versamento della somma indicata nel presente articolo e restituzione del segnale deteriorato.

CANONI E ALTRI ONERI

I passi carrabili sono assoggettati al pagamento del relativo canone in conformità al  regolamento comunale COSAP o a quant’altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l’istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art. 27 c. 3 D.Lgs 285/92) e le spese relative al rilascio dell’apposito cartello.

RINUNCE

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale fino alla scadenza.