L’ingiunzione fiscale è l’atto, composto da più pagine, con il quale si richiede al contribuente di effettuare il pagamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa. Essa è per sua natura l’atto più complesso emesso da Ancona Entrate Srl, soprattutto per la sua capacità giuridica di produrre effetti sulla sfera patrimoniale del contribuente.

L’ingiunzione fiscale è emessa da Ancona Entrate Srl sulla base dell’iscrizione del contribuente moroso in una specifica lista di carico coattiva, nonché come conseguenza dell’iter della riscossione a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente sugli atti precedentemente emessi per lo stesso debito quali il sollecito notificato.

L’ingiunzione fiscale:

  • comunica al contribuente, nel dettaglio, il suo debito nei confronti dell’Ente Impositore;
  • è l’atto propulsivo all’adempimento, nonché titolo esecutivo e precetto;
  • informa il contribuente delle conseguenze del mancato adempimento.

Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, il contribuente incorre in uno stato di morosità che autorizza Ancona Entrate Srl a dare avvio alle procedure esecutive esattoriali (dalle misure cautelari del fermo amministrativo e dell’ipoteca al pignoramento mobiliare, immobiliare ecc.) ai fini del soddisfacimento del credito.

Il Ricorso deve essere presentato all’Ente Impositore che ha iscritto il contribuente nella lista di carico, ove trattasi di mozioni riguardanti il merito dell’atto propedeutico e va proposto per i vizi propri dell’atto e per gli eventuali errori di notifica dello stesso.

Il contribuente, dunque, deve tener presente che dalla data di notifica dell’ingiunzione fiscale iniziano a decorrere i termini per procedure al pagamento del dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell’importo ingiuntogli.

Le modalità e i termini per formulare il ricorso sono indicate nell’ingiunzione fiscale.

La tipologia di ricorso varia in base alla natura del debito, che è il parametro di individuazione dell’autorità competente a ricevere il ricorso.

Come si legge l’ingiunzione fiscale

Nella prima pagina dell’ingiunzione fiscale sono riportati:

  • il nominativo del contribuente e il suo indirizzo;
  • il codice fiscale / partita iva del contribuente;
  • il numero dell’ingiunzione fiscale, la data e il riferimento all’atto propedeutico all’emissione dell’ingiunzione corrispondente;
  • l’importo da pagare e le voci che lo compongono: interessi, spese di riscossione, spese di notifica e accessori, spese esecutive;
  • le avvertenze, con dovizia di riferimenti normativi, in merito alle conseguenze del mancato pagamento del dovuto (procedure esecutive esattoriali di cui al D.p.r. 602/1973, Titolo II).
  • i dati di Ancona Entrate Srl che ha emesso l’ingiunzione fiscale;

Nella parte denominata “Ingiunge” sono riportati:

  • il prospetto analitico del debito con l’indicazione specifica dell’entrata (es. Sanzioni al Codice della Strada, Imposta Comunale sugli Immobili ecc.) a fronte della quale si ingiunge il pagamento. Sono, inoltre, riportati anche i riferimenti dell’atto sottostante l’ingiunzione fiscale, l’anno di riferimento dell’entrata, nonché la scomposizione dell’importo nelle varie voci che lo costituiscono: somma, interessi, sanzioni ecc.

Nella sezione “Modalità di Pagamento” sono riportati:

  • il termine entro i quali pagare;
  • i numeri di C/C postale, C/C bancario;
  • il Codice IBAN con il quale procedere al pagamento attraverso bonifico bancario;
  • l’ufficio al quale far pervenire, l’eventuale richiesta di dilazione di pagamento.

Nella sezione “Avverte” sono riportati:

  • le istruzioni sulle modalità e i termini per proporre ricorso contro l’ingiunzione fiscale al concessionario della riscossione che ha emesso l’atto;
  • i dati da indicare nel ricorso.

E’ opportuno precisare che le istruzioni per il ricorso variano a seconda della natura dell’entrata che è il parametro di individuazione dell’autorità competente a ricevere il ricorso.

Cosa fare quando arriva un’ingiunzione fiscale:

Il contribuente che riceve un’ingiunzione fiscale deve controllare l’atto ricevuto, l’importo e la data di notifica.

Se il contribuente riconosce che le somme ingiunte sono dovute deve:

  • effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione per evitare l’aggravio degli ulteriori interessi moratori. A tal fine si consiglia un’attenta lettura dell’ingiunzione fiscale sulle istruzioni per effettuare il pagamento;

Se il contribuente, dopo attenta verifica sull’ingiunzione fiscale, ha dei dubbi in merito alla somma richiesta deve chiedere informazioni e reperire tutta la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

E’ opportuno precisare che Ancona Entrate Srl è solo un intermediario – esecutore e non conosce il merito dell’imposizione.

Anche se la società affidataria del servizio della riscossione, attraverso una fitta e continua collaborazione con l’Ente, anche per vie telematiche, cercherà in ogni modo di dar informazioni il più possibili esaustive al contribuenti, anche per evitargli inutili disagi dati dal recarsi in diversi uffici; potrebbe comunque, verificarsi il caso in cui il contribuente per avere notizie e chiarimenti in merito alla legittimità del debito richiesto con l’atto di ingiunzione, debba rivolgersi direttamente all’Ente Creditore, qualora fosse la società stessa ad invitare l’utente a farlo.

Il contribuente può rivolgersi, invece, ad Ancona Entrate Srl per acquisire informazioni sulle modalità di pagamento, l’orario degli sportelli, le procedure esecutive, la situazione aggiornata dei propri pagamenti, informazioni relative alle modalità di dilazione dell’ingiunzione di pagamento ecc.

Nel caso in cui il contribuente, dopo attenta analisi dell’ingiunzione fiscale, reputi che la somma richiesta non sia dovuta deve attivare istanza di Autotutela.

In tal caso deve:

  • reperire tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta;
  • recarsi presso gli uffici di Ancona Entrate Srl che ha proceduto all’iscrizione nella lista di carico e a presentare un’istanza in “autotutela” ossia, una semplice richiesta di annullamento dell’atto.

ATTENZIONE: La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini legali per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario o a quello Ordinario per cui:

  • se Ancona Entrate Srl riconosce subito l’errore in cui è incorso, provvede a sgravare la richiesta di pagamento. Al tempo stesso informerà attraverso invio del provvedimento di discarico, l’Ente impositore, il quale a sua volta invierà l’atto di annullamento della pretesa che ha reso possibile l’emissione dell’atto ingiuntivo.
  • se Ancona Entrate Srl non riconosce l’errore, ma il contribuente continua a ritenere di non essere tenuto al pagamento, quest’ultimo potrà formulare il ricorso al Giudice Competente a riceverlo in base alla natura dell’entrata. Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

Precisazioni sul ricorso

Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute dell’ingiunzione fiscale nel quale sono indicate sia l’autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso.

Il ricorso deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge.

Quadro esemplificativo delle autorità competenti

Entrata Autorità competente a ricevere il ricorso
ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI Commissione Tributaria
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Mense scolastiche, oneri di urbanizzazione, ecc.) Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)

Sospensione

Per dato normativo, la formulazione del ricorso non comporta automaticamente la sospensione della riscossione da parte di Ancona Entrate. E’ opportuno che il contribuente che ha presentato formale ricorso all’Autorità Competente contro l’ingiunzione fiscale, formuli espressamente, nel ricorso stesso, la richiesta di sospensione della riscossione. In caso contrario, il contribuente potrebbe incorrere comunque nelle procedure esecutive esattoriali che Ancona Entrate Srl provvederà ad avviare decorsi i rituali 60 giorni per il pagamento.

Rateazione

Qualora il contribuente non fosse nelle condizioni economiche per pagare, nel termine indicato nell’ingiunzione fiscale (60 giorni dalla notifica), l’importo totale, potrà richiedere la dilazione del debito, direttamente ad Ancona Entrate Srl attraverso le modalità indicate nell’atto ricevuto e con un numero di rate secondo quanto specificatamente contemplato nel regolamento delle entrate dell’Ente Creditore. La modulistica e le modalità per richiedere la rateazione dei pagamenti saranno indicate sul sito istituzionale di Ancona Entrate Srl (www.anconaentrate.it). In ogni caso, l’istanza di rateazione deve essere presentata alla Società, a pena di inammissibilità, prima dell’avvio degli atti esecutivi (pignoramento mobiliare e immobiliare, pignoramento presso terzi ecc.) da parte del concessionario della riscossione. In caso di avvisi o solleciti di pagamento il contribuente non può richiedere un’ulteriore rateazione, in quanto l’importo dovuto risulta già rateizzato con i bollettini allegati al sollecito di pagamento.

Discarico

Il discarico dell’ingiunzione fiscale si concretizza in un atto di Ancona Entrate Srl, con il quale quest’ultimo annulla, per il totale o per un importo parziale, la richiesta di pagamento nei confronti del contribuente. Copia dell’atto di discarico sarà inviato anche al Comune di Ancona.