Di seguito si riportano brevemente le principali informazioni sulla disciplina dell’IMU relative all’anno 2015.

Presupposti e soggetti passivi dell’IMU 2015

L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.

L’imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per poter usufruire di detti benefici, si deve inviare ad Ancona Entrate Srl entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della suddetta dichiarazione.

Sono soggetti passivi dell’IMU:

  • il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.

Sono fattispecie equiparate all’abitazione principale:

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per la quota di rendita eccedente i 500 euro, dovrà essere applicata l’aliquota prevista per “Altri immobili” pari al 10,6 per mille;
  • a partire dall’anno 2015, una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per questa unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento del saldo dell’imposta, utilizzando i modelli predisposti da Ancona Entrate Srl.

Determinazione dell’imposta

La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell’art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

 

Gruppo e categoria catastale

COEFFICIENTE IMU

Gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

160

Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5

140

Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

65

Categorie catastali A/10 e D/5

80

Categoria catastale C/1

55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.

L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

IMU= (base imponibile x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota) / 12

Pagamento
ACCONTO IMU 2015: scadenza 16 giugno 2015
SALDO IMU 2015: scadenza 16 dicembre 2015

ALIQUOTE IMU – Anno 2015
(delibera di consiglio comunale n. 37 del 29/04/2015)

Tipologia

Aliquota per mille

a)Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

3,5

b) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)

4,6

c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato:
– contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98);
– contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge n. 431/98);
– contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 431/98);

6,9

d)Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto

8,6

e) Terreni agricoli

7,6

f)Tutti gli altri immobili

10,6

 

L’IMU si paga attraverso il modello F24 presso Banche, Poste o per via telematica collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Nella tabella sottostante vengono indicati i codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24.

 

TIPOLOGIA IMMOBILI

CODICE IMU
Quota Comune

CODICE IMU
Quota Stato

Abitazione principale e pertinenza (A/1-A/8-A/9)

3912

Terreni

3914

Aree fabbricabili

3916

Altri fabbricati

3918

Categorie catastali D

3930

3925

Fabbricati posseduti e utilizzati cat. C/1 – C/3

3918

Fabbricati posseduti e utilizzati cat. D/7 – D/8

3930

3925

 

Quota dell’IMU riservata allo Stato

Per l’anno 2015 è stata eliminata la quota dell’IMU riservata allo Stato per tutti i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B, C, nonché per i terreni e le aree edificabili. L’imposta per le suddette categorie di immobili, per il 2015, deve essere versata interamente al Comune.
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la quota d’imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato; la differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune.

Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Modalità di presentazione della dichiarazione

  • consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
  • inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Dichiarazione IMU TASI Enti non commerciali

Gli enti non commerciali che intendono fruire dell’esenzione Imu e Tasi devono presentare la dichiarazione al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili da loro posseduti.

La dichiarazione IMU TASI ENC (Enti non commerciali) consente agli enti non profit di denunciare gli immobili posseduti, che hanno le caratteristiche per fruire, in tutto o in parte, dell’esenzione Imu e Tasi. Entrambi i tributi sono soggetti alla stessa disciplina di legge che detta requisiti e condizioni per ottenere l’agevolazione.

La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504 del 1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014), vale a dire gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:

  • gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
  • gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Dall’anno d’imposta 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni, è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche contenute nel Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014 e relativo Allegato A.
La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal dl 1/2012, art.91-bis.

Infatti l’articolo 91 bis del dl 1/2012 dispone che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013.
Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione.
Quindi nei casi in cui non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata ad attività non commerciali. Per l’esenzione parziale contano la superficie e il numero dei soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. Se l’uso avviene per una parte dell’anno, il tributo si calcola facendo riferimento ai giorni durante i quali l’immobile è adibito a attività commerciali (art. 5 Decreto ministeriale del 19/11/2012 n. 200 in vigore dall’8/12/2012).

Il versamento è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 ovvero con il Mod. F/24 in tre rate:

  • 1° rata di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, con scadenza 16 giugno;
  • 2° rata di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, con scadenza 16 dicembre;
  • 3° rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, con scadenza 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Terreni

Il Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” ha riscritto i criteri per l’esenzione dei terreni in materia di IMU.

Il suddetto decreto prevede che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lett. h) comma 1 dell’art. 7 del d.lgs. 504/1992 si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat. L’esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Il Comune di Ancona è classificato NM (non montano) e pertanto non sono previste esenzioni sui terreni agricoli.

I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

  • del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  • del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  • del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione.

Qualora i terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, siano ricompresi nelle zone del territorio comunale che secondo la circolare 9/1993 erano oggetto di esenzione (vedi Allegato “IMU TERRENI Fascia esente”), si applica anche una detrazione di 200 euro. Questa detrazione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o affitto a CD o IAP, sempre a condizione che lo stesso possessore sia a sua volta un CD o IAP.

DOCUMENTI:

Guida IMU 2015

Aliquote IMU anno 2015