Di seguito si riportano brevemente le principali informazioni sulla disciplina dell’IMU relative all’anno 2013.

Presupposti e soggetti passivi dell’IMU 2013
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di tutti gli immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Sono soggetti passivi dell’IMU il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, mentre nel caso di concessioni di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Abitazione principale e pertinenze (esclusivamente C/2, C/6 e C/7 nella misura max di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate)
Per l’abitazione principale e per le sue pertinenze sono previste le seguenti detrazioni:

  • Detrazione base: 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.
  • Detrazione per figli: 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400 (max 8 figli), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

Fattispecie equiparate all’abitazione principale:

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

Determinazione dell’imposta
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell’art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

Gruppo e categoria catastale

Coefficiente IMU

Gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

160

Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5

140

Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

65

Categorie catastali A/10 e D/5

80

Categoria catastale C/1

55

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.

Per i terreni la base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25% (moltiplicatore 1,25), per un coefficiente pari a 110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali mentre pari a 135 per tutti gli altri terreni.

L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

IMU= (base imponibile x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota) / 12

Pagamento
ACCONTO IMU 2013: scadenza 17 giugno 2013
L’acconto è pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote dell’anno 2012.

SALDO IMU 2013: scadenza 16 dicembre 2013
Il saldo è pari all’intero importo annuale calcolato con le aliquote deliberate dal Comune di Ancona per l’anno 2013, sottraendo quanto già versato in acconto.

MINI IMU 2013: scadenza 24 gennaio 2014
La mini imu è pari al 40% dell’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate dal comune per l’anno 2013 e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Attenzione: molti versamenti nell’anno 2013 sono stati aboliti; è possibile consultare l’allegato Versamenti 2013 per verificare per quali categorie di immobili il versamento è stato abolito o meno.

ALIQUOTE IMU – Anno 2013

Tipologia

Aliquota per mille

a) Abitazione principale e relative pertinenze

6,0

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993

2,0

c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)

4,6

d) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato:

7,6

– contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98);
– contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge n. 431/98);
– contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 431/98);
e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto

8,6

f) Tutti gli altri immobili

10,6

L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24 presso qualsiasi ufficio postale, sportello bancario o per via telematica.

Nella tabella sottostante vengono indicati i codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24.

TIPOLOGIA IMMOBILI

CODICE IMU
Quota Comune

CODICE IMU
Quota Stato

Abitazione principale e pertinenza (A/1 – A/8 – A/9)

3912

Aree fabbricabili

3916

Altri fabbricati

3918

Fabbricati posseduti e utilizzati cat. C/1 – C/3

3918

Fabbricati posseduti e utilizzati cat. D/7 – D/8

3930

3925

Categorie catastali D

3930

3925

Quota dell’IMU riservata allo Stato
Per l’anno 2013 è stata eliminata la quota dell’IMU riservata allo Stato per tutti i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B, C, nonché per i terreni e le aree edificabili. L’imposta per le suddette categorie di immobili, per il 2013, deve essere versata interamente al Comune.
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la quota d’imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato; la differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune.

Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La norma stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Modalità di presentazione della dichiarazione:

  • consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
  • inviata telematicamente con PEC all’indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Terreni
Consultando l’allegato IMU TERRENI fascia esente in vigore fino al 31/12/2013 è possibile verificare attraverso i dati catastali se il terreno sito nel Comune di Ancona è esente dall’IMU.

ALLEGATI: