IMU – Anno 2012
Dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore l’imposta municipale propria (IMU), la cui istituzione è stata anticipata in via sperimentale dal D.L. 201/2011 “Salva Italia”, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 ed è andata a sostituire l’ICI (Imposta comunale sugli immobili).
Di seguito si riportano brevemente le principali informazioni sulla disciplina dell’IMU relative all’anno 2012.
Presupposti e soggetti passivi dell’IMU 2012
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di tutti gli immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Sono soggetti passivi dell’IMU il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, mentre nel caso di concessioni di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Abitazione principale e pertinenze (esclusivamente C/2, C/6 e C/7 nella misura max di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate)
Per l’abitazione principale e per le sue pertinenze sono previste le seguenti detrazioni:
- Detrazione base: 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.
- Detrazione per figli: 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400 (max 8 figli), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.
Fattispecie equiparate all’abitazione principale:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Determinazione dell’imposta
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell’art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:
Gruppo e categoria catastale |
Coefficiente IMU |
Gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
160 |
Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5 |
140 |
Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 |
60 |
Categorie catastali A/10 e D/5 |
80 |
Categoria catastale C/1 |
55 |
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per i terreni la base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25% (moltiplicatore 1,25), per un coefficiente pari a 110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali mentre pari a 135 per tutti gli altri terreni.
L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
IMU= (base imponibile x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota) / 12
Pagamento
ACCONTO IMU 2012: scadenza 18 giugno 2012
L’acconto è pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le seguenti aliquote stabilite per legge:
- Aliquota base: 7,6 per mille
- Aliquota ridotta per abitazione principale: 4 per mille
- Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale: 2 per mille
Per l’abitazione principale e relative pertinenze il contribuente può scegliere di pagare in 3 rate aventi scadenza il 18 giugno, il 17 settembre ed il 17 dicembre. Le prime 2 rate devono essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando le aliquote stabilite dalla legge. La terza rata è versata a saldo dell’imposta dovuta per l’interno anno a conguaglio delle precedenti rate,applicando le aliquote deliberate dal Comune di Ancona.
SALDO IMU 2012: scadenza 17 dicembre 2012
Il saldo è pari all’intero importo annuale calcolato con le aliquote deliberate dal Comune di Ancona per l’anno 2012, sottraendo quanto già versato in acconto.
ALIQUOTE IMU – Anno 2012 | |
Tipologia |
Aliquota per mille |
a) Abitazione principale e relative pertinenze |
5,5 |
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993 |
2,0 |
c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) |
4,6 |
d) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato: |
7,6 |
– contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98); | |
– contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge n. 431/98); | |
– contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 431/98); | |
e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto |
8,6 |
f) Immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato |
10,6 |
g) Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) |
10,6 |
h) Tutti gli altri immobili |
10,6 |
Il pagamento dell’IMU per i fabbricati rurali (strumentali e non) in corso di accatastamento (entro il 30 novembre 2012) deve essere effettuato a saldo in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24 presso qualsiasi ufficio postale, sportello bancario o per via telematica.
Nella tabella sottostante vengono indicati i codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24.
TIPOLOGIA IMMOBILI |
CODICE IMU |
CODICE IMU |
Abitazione principale e pertinenza |
3912 |
– |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
– |
Terreni |
3914 |
3915 |
Aree fabbricabili |
3916 |
3917 |
Altri fabbricati |
3918 |
3919 |
Quota dell’IMU riservata allo Stato
In sede di versamento dell’imposta dovuta (in acconto ed a saldo) per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale va corrisposta allo Stato, utilizzando i codici tributi indicati nella tabella sovrastante, la quota di imposta calcolata con aliquota allo 0,38%. Agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP non si applica tale riserva della quota di imposta a favore dello Stato.
Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. (Termine successivamente prorogato al 30 giugno 2013). La norma stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. È previsto, inoltre, che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.
Per quanto riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, resta fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione.
Modalità di presentazione della dichiarazione:
- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
- inviata telematicamente con PEC all’indirizzo anconaentrate@pec.anconaentrate.it
ALLEGATI:
- Regolamento IMU;
- Delibera Aliquote IMU 2012;
- Guida IMU 2012;
- Circolare n. 3.DF.2012 del 18.05.2012;
- Comunicato MEF del 25.05.2012 codice rateazione;
- Risoluzione 35/E Agenzia delle Entrate;
- D.M. 30/10/2012 Dichiarazione IMU;
- Istruzioni per la compilazione dichiarazione IMU – Ministero;
- IMU TERRENI fascia esente in vigore fino al 31/12/2013.