IMPOSTA DI SOGGIORNO: adempimenti a carico del gestore della struttura ricettiva
Il Comune di Offagna ha istituito l’imposta di soggiorno dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
Presupposto dell’imposta
È il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Offagna. Per l’individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e L.R. n. 3/2002 “Norme per l’attività agrituristica e per il turismo locale”).
Misura dell’imposta
Per l’anno 2017 il Comune di Offagna ha determinato la misura dell’imposta per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive nella misura di € 1,00 a persona.
Obblighi del gestore
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ai seguenti adempimenti:
- informare i propri ospiti sull’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, mediante l’affissione in luogo ben visibile della struttura ricettiva della nota informativa predisposta dal Comune;
- comunicare/dichiarare al Comune, entro il giorno 5 del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, il numero complessivo dei pernottamenti nel corso del trimestre, distinti per soggetti ad imposta, soggetti esenti e soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell’imposta. Le scadenze per la presentazione delle comunicazioni sono:
- il 5 aprile per il trimestre gennaio-marzo;
- il 5 luglio per il trimestre aprile – giugno;
- il 5 ottobre per il trimestre luglio settembre;
- il 5 gennaio per il trimestre ottobre-dicembre.
La comunicazione/dichiarazione va inoltrata anche nel caso di assenza di pernottamenti nel trimestre solare di riferimento.
La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, può essere inviata al Comune mediante una delle seguenti modalità: - posta
- fax al numero 071-7107380;
- consegna a mano;
- posta elettronica certificata all’ indirizzo protocollo_offagna@pec.it
- riscuotere l’imposta. La struttura ricettiva provvede alla riscossione dell’imposta di soggiorno, rilasciandone quietanza al soggetto alloggiante utilizzando apposito bollettario messo a disposizione dal Comune.
È fatta salva in ogni caso la facoltà, in alternativa al rilascio dell’apposita ricevuta, di inserire l’importo a dovuto a titolo di imposta di soggiorno in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”. A titolo esemplificativo si indica l’eventuale frase da inserire in fattura: Si attesta che il cliente ha pagato l’imposta di soggiorno. L’importo sarà successivamente riversato al Comune ai sensi dell’articolo 7 del regolamento. “operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972.” - effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 5 giorni dalla fine di ciascun trimestre:
- su conto corrente postale n. 16015604 intestato al Comune di Offagna;
- mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
- presentare il Modello 21 per la resa del conto dell’agente contabile entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento con l’indicazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel corso dell’esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
Per ulteriori informazioni in merito all’imposta di soggiorno è possibile consultare la Guida agli adempimenti per l’anno 2017.
DOCUMENTI:
Modello comunicazione agente contabile Offagna
Note di compilazione Mod. 21 Offagna
Regolamento imposta di soggiorno OFFAGNA
Delibera n 16/2016 modifica regolamento imposta di soggiorno