Dichiarazione IMU TASI Enti non commerciali
Gli enti di cui al comma 759, lettera g), della Legge 160/2019 – enti non commerciali – devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504 del 1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), vale a dire:
- gli enti pubblici, gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).
In base all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal dl 1/2012, art.91-bis.
L’articolo 91 bis del dl 1/2012 dispone che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013.
Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione.
Quindi nei casi in cui non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata ad attività non commerciali. Per l’esenzione parziale contano la superficie e il numero dei soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. Se l’uso avviene per una parte dell’anno, il tributo si calcola facendo riferimento ai giorni durante i quali l’immobile è adibito a attività commerciali (art. 5 Decreto ministeriale del 19/11/2012 n. 200 in vigore dall’8/12/2012).
Gli enti non commerciali, pertanto, dovranno distintamente dichiarare:
- gli immobili totalmente imponibili;
- gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti.