I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Per conoscere i casi per cui deve essere presentata è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate con D.M. il 30 ottobre 2012. Relativamente alle variazioni intervenute nell’anno 2021, per conoscere i casi per cui occorrerà presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2022, occorre attendere l’approvazione del modello di dichiarazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si evidenziano, di seguito, i casi per cui la dichiarazione IMU per le variazioni del 2020 deve essere presentata ad Ancona Entrate Srl:

  • per comunicare il diritto alle agevolazioni previste per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione per i fabbricati di interesse storico e artistico;
  • per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
  • per gli immobili assegnati dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • per l’immobile che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale, e relative pertinenze, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;
  • per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  • per l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, c. 1, del D.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • per gli immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • per gli atti relativi ad aree fabbricabili;
  • per i terreni agricoli divenuti area edificabile;
  • per l’area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
  • per gli immobili assegnati ai soci della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;
  • per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione dell’IMU;
  • per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  • per gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto o l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, se tali variazioni non sono state dichiarate in Catasto o non dipendono da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
  • per gli immobili per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (es. usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 del Codice Civile);
  • per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione prevista per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Modalità di presentazione della dichiarazione

Si ricorda che la dichiarazione IMU va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Per gli immobili siti nel territorio comunale di Ancona, nel frontespizio del modello deve essere indicato Comune di Ancona; può essere utilizzata una delle seguenti modalità di presentazione:

  • consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
  • inviata telematicamente con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it