Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (DL 34/2019)
Il Comune della Ancona con Delibera di Consiglio n.93 del 01.07.2019 ha aderito alla c.d. “sanatoria” prevista dall’art. 15 del D.L. 34/2019 (Decreto crescita) approvando il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
A seguito di tale adesione il contribuente potrà accedere ad una definizione agevolata dei propri debiti afferenti tutte le entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento (R.D. 14 aprile 1910, n. 639) notificati entro il 31 Dicembre 2017, emessi da Ancona Entrate Srl, per conto del Comune o dal Comune stesso.
L’adesione alla definizione agevolata consentirà al contribuente di sanare il proprio debito con l’amministrazione comunale con il vantaggio di non si pagare gli interessi, compresi quelli di cui all’art 27, sesto comma, della L 689/1981 (c.d. maggiorazione del 10% semestrale)
Per aderire alla definizione agevolata il contribuente dovrà presentare istanza di adesione al Comune entro il 31 Agosto 2019 utilizzando il seguente modulo: MODELLO ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
L’istanza di adesione debitamente compilata e sottoscritta può essere presentata entro il 31/08/2019 con le seguenti modalità:
- a mano presso gli sportelli di Ancona Entrate Srl in Via dell’Artigianato 4 – Ancona;
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 16,00; - via raccomandata A/R;
- via PEC all’indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it
Entro 45 gg. dalla data di ricezione dell’istanza, il Comune comunica al contribuente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza di adesione.
Se l’istanza verrà accolta, verrà comunicato al contribuente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- le modalità di pagamento;
- l’importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
- versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
- versamento in 2 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019;
- versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019 ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;
- versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed i mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021.
Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:
- fino ad euro 500,00 possono essere concesse fino ad un massimo 2 rate:
- per importi superiori ad euro 500,00 e fino ad euro 2.500,00 possono essere concesse un numero di rate fino a 6;
- per importi superiori ad euro 2.500 possono essere concesse fino a 10 rate.versamento unico: entro il 31 luglio 2018;
NOTA: Ai sensi di legge in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.