La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell’art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

Gruppo e categoria catastale COEFFICIENTE IMU
Gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 160
Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5 140
Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 65
Categorie catastali A/10 e D/5 80
Categoria catastale C/1 55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del D.L. 333/1992. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.

L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Il Comune di Ancona ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2021 (Delibera di Consiglio n. 16 del 04/03/2021)

 

ALIQUOTE IMU – Anno 2021
Tipologia Aliquota per mille
a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 6,0
b) Alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e/o agevolata situati sul territorio comunale già assegnati in locazione o in attesa di assegnazione ai sensi della L.R. n. 36 del 16.12.2005 e s.m.i. 0,0
c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato:

– contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98);
– contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge n. 431/98);

– contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 431/98);

6,9
d) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto 7,6
e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto 8,2
f)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,0
g) Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0
h) Terreni agricoli 6,6
i) Tutti gli altri immobili 10,6