La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9;
  • l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (chiarimento del MEF del 29/01/2016);
  • il proprietario (il comodante) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  • il proprietario (il comodante) non deve possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale, salvo la propria abitazione principale e a condizione che quest’ultima non appartenga a quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9.

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Si precisa che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.