IMU – Anno 2018

 Di seguito si riportano brevemente le principali informazioni sulla disciplina dell’IMU relative all’anno 2018.

Che cos’è

L’IMU, Imposta municipale propria, istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011 “Salva Italia”, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, costituisce la componente patrimoniale della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i..

La disciplina regolamentare dell’IMU è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC).

Presupposti e soggetti passivi dell’IMU 2018

L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.

L’IMU non si applica altresì:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  5. alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per questa unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
  6. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per poter usufruire di detti benefici, per i punti a), b), c), d) si deve inviare ad Ancona Entrate Srl entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della suddetta dichiarazione.

Per i punti e), f), le condizioni attestanti il possesso dei requisiti, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento del saldo dell’imposta, utilizzando i modelli predisposti da Ancona Entrate Srl.

Sono soggetti passivi dell’IMU:

  • il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso. (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

Abitazioni concesse in comodato ai parenti

Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9;
  • l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (CHIARIMENTO DEL MEF DEL 29/01/2016);
  • il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  • il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione concessa in comodato) nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste. Non saranno più valide le certificazioni o le dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente la presentazione del modello di dichiarazione IMU.

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

L’aliquota da applicare è quella prevista per “Altri immobili” pari al 10,6 per mille.

Si precisa che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (RISOLUZIONE MEF DEL 17.02.2016) e dalle FAQ IFEL DEL 24.02.2016 SU LEGGE STABILITÀ 2016.

Come determinazione l’imposta

La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell’art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

 

Gruppo e categoria catastale COEFFICIENTE IMU
Gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 160
Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5 140
Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 65
Categorie catastali A/10 e D/5 80
Categoria catastale C/1 55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.

L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

IMU= (base imponibile x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota) / 12

Il Comune di Ancona ha approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 23/01/2018 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018, di seguito indicate:

 

ALIQUOTE IMU – Anno 2018
Tipologia Aliquota per mille
a)    Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 3,5
b) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) 4,6
c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato:
– contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98);
– contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge n. 431/98);
– contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 431/98);
6,9
d) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3, posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto 7,6
e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8, posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto 8,2
f) Terreni agricoli 6,6
g)    Tutti gli altri immobili 10,6

 

Terreni

A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Per il Comune di Ancona classificato parzialmente montano l’esenzione opera solo limitatamente alla porzione collinare del territorio comunale.

Per visualizzare le zone interessate dall’esenzione è possibile consultare la CARTINA DEL TERRITORIO COMUNALE ove viene evidenziato il limite della fascia esente.

Sono inoltre completamente esentati i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.

DOCUMENTI:

 

Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Modalità di presentazione della dichiarazione

Si ricorda che la dichiarazione IMU va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Per gli immobili siti nel territorio comunale di Ancona, nel frontespizio del modello deve essere indicato Comune di Ancona; può essere utilizzata una delle seguenti modalità di presentazione:

  • consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl,la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno,ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
  • inviata telematicamente con posta certificataall’indirizzo ANCONAENTRATE@PEC.ANCONAENTRATE.IT

ALLEGATI:

Pagamento
ACCONTO IMU 2018: scadenza 18 giugno 2018
SALDO IMU 2018: scadenza 17 dicembre 2018

Il versamento dell’IMU va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

l contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Anche per l’anno 2018 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. (Legge di Stabilità 2013 – Art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012). La differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune. Su tutte le altre unità immobiliari è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato che era dovuta nel 2012.

Codici tributo per il pagamento dell’IMU 2018 con il modello F24.

TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE IMU
Quota Comune
CODICE IMU
Quota Stato
Abitazione principale e pertinenza (A/1-A/8-A/9) 3912
Terreni 3914
Aree fabbricabili 3916
Altri fabbricati 3918
Categorie catastali D 3930 3925
Fabbricati posseduti e utilizzati cat. C/1 – C/3 3918
Fabbricati posseduti e utilizzati cat. D/7 – D/8 3930 3925

I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro).

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad € 12.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non riescano ad effettuare il versamento IMU dall’estero, utilizzando il modello F24, potranno provvedere nei modi seguenti:

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto; per il Comune di Ancona utilizzare uno dei seguenti codici IBAN:
    IT 94 K 07601 02600 000062582796 (codice BIC è BPPIITRRXXX) intestato a COMUNE DI ANCONA – SERVIZIO TESORERIA – RISCOSSIONE ICI (codice BIC per i bonifici con Eurogiro è PIBPITRA);
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC è BITAITRRENT), utilizzando il seguente codice IBAN:
    IT 02 G 01000 03245 348006108000

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

Dichiarazione IMU TASI Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono presentare un’unica dichiarazione sia per l’IMU sia per la TASI.

La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504 del 1992, vale a dire:

  • gli enti pubblici, gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
  • gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

In base all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal dl 1/2012, art.91-bis.

L’articolo 91 bis del dl 1/2012 dispone che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013.
Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione.
Quindi nei casi in cui non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata ad attività non commerciali. Per l’esenzione parziale contano la superficie e il numero dei soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. Se l’uso avviene per una parte dell’anno, il tributo si calcola facendo riferimento ai giorni durante i quali l’immobile è adibito a attività commerciali (art. 5 Decreto ministeriale del 19/11/2012 n. 200 in vigore dall’8/12/2012).

Gli enti non commerciali, pertanto, dovranno distintamente dichiarare:

  • gli immobili totalmente imponibili;
  • gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti.

Dall’anno d’imposta 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni, è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014, scaricabile dal sito internet di Ancona Entrate. La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche contenute nel Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014 e relativo Allegato A.

Il versamento è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 ovvero con il Mod. F/24 in tre rate:

  • 1° rata di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, con scadenza 16 giugno;
  • 2° rata di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, con scadenza 16 dicembre;
  • 3° rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, con scadenza 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

ALLEGATI: