TASI – ABOLITA DALLA LEGGE 147/2020
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette a TASI le abitazioni principali e le relative pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7. L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. L’esonero non opera per le unità immobiliari cosiddetta di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
Sono ESENTI dal pagamento della TASI in quanto assimilati all’abitazione principale:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armatee alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per questa unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
La TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
BASE IMPONIBILE, CALCOLO IMPOSTA E ALIQUOTE
La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
La TASI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.
TASI = (base imponibile x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota) / 12
La base imponibile e’ ridotta del 50 per cento:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
PAGAMENTO
La TASI deve essere versata alle seguenti scadenze:
- 1° rata in ACCONTO: 18 giugno 2018
- 2° rata a SALDO/CONGUAGLIO: 17 dicembre 2018
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione da corrispondere entro il 18 giugno.
Il versamento della TASI deve essere effettuato, esclusivamente tramite modello F24, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o tramite i servizi di home banking.
Il codice comune da indicare per il Comune di Offagna è G003.
I codici tributo per il pagamento della TASI con il modello F24 sono:
TIPOLOGIA IMMOBILI |
CODICE TASI
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CODICE TASI
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Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3959 |
– |
Altri fabbricati (Beni merce) |
3961 |
– |
L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro).
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad € 12.
Per il calcolo della TASI 2018 del Comune di Offagna è possibile utilizzare un’applicazione “Calcolo IUC” che effettua in automatico il calcolo dell’importo dovuto e delle rate e consente di stampare il modello di pagamento F24.
CLICCA QUI PER IL CALCOLO DELLA TASI 2018 – OFFAGNA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO IUC VIGENTE OFFAGNA
ALIQUOTE TASI 2019 OFFAGNA DELIBERA 6/2019