Che cos’è
La TOSAP è una tassa che si applica a tutti coloro che effettuano, anche se privi di autorizzazione, occupazioni di qualsiasi natura, in modo permanente o temporaneo:

  • nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
  • negli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • in aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio (art. 39 del D.lgs. 507/1993).

Tipologie di occupazione
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:

  • permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
  • temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

L’autorizzazione per l’occupazione permanente del suolo pubblico deve essere richiesta nei seguenti casi:

  • occupazione del suolo a qualunque titolo (es. aree e stand nei mercati comunali, chioschi ed edicole, griglie e lucernai);
  • passi / accessi carrabili;
  • occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale;
  • tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo comunale;
  • occupazione permanenti di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
  • distributori di carburante;
  • distributori di tabacchi.

L’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere richiesta nei seguenti casi:

  • rottura del suolo pubblico per allacci con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei servizi pubblici (luce, gas, fogna); sono compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici;
  • occupazione suolo pubblico per lavori edili: manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e/o risanamento, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica degli immobili;
  • occupazione suolo pubblico con:
    • tavoli, sedie, ombrelloni, pedane, vasi, effettuata da pubblici esercizi per consentire la sosta all’esterno da parte dei clienti (DEHORS);
    • gru mobili, piattaforme aeree, ecc.;
    • tavoli e strutture varie per raccolta firme;
    • tenda, camper, strutture varie per manifestazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, umanitarie, ecc.;
    • cartelli, striscioni, gonfaloni per pubblicità di carattere provvisorio, per annunciare avvenimenti, manifestazioni culturali, sportive, politiche sindacali, ecc.;
    • bancarelle e strutture varie per mercati, fiere e commercio ambulante;
    • installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello Spettacolo Viaggiante: Luna Park, Circhi, Giostre, Singole Attrazioni, ecc.

Come ottenere l’autorizzazione o la concessione
L’occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio è soggetta a preventiva autorizzazione/concessione rilasciata dal Settore competente, a titolo personale all’interessato che ne fa domanda (non è consentita la cessione ad altri).

La domanda in carta legale (marca da bollo da 16 euro) deve essere presentata, almeno 45 giorni prima della data di inizio occupazione, a mano o mediante invio per posta ordinaria al Protocollo Generale del Comune di Ancona, il quale provvederà a trasmettere internamente l’istanza all’Ufficio competente dell’Amministrazione.

Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

  1. le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  2. il motivo e l’oggetto dell’occupazione;
  3. la durata dell’occupazione, la sua ubicazione, la sua dimensione esatta ed eventuali fotografie del sito;
  4. la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con gli elaborati grafici e le modalità d’uso;
  5. l’impegno a costituire adeguato deposito cauzionale.

Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.

La suddetta autorizzazione/concessione che viene rilasciata deve essere corredata da bollo; pertanto, il richiedente, al momento del ritiro della stessa, dovrà consegnare una marca da bollo (€ 16,00) da applicare all’autorizzazione/concessione.

Sono esenti dall’imposta di bollo i seguenti soggetti:

  • Associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato (così come individuate dall’art. 3 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991);
  • Associazioni ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
  • Partiti Politici (solo in campagna elettorale e raccolta firme per referendum, così come richiamato anche dalla risoluzione n. 89/E del 01/04/2009 dell’Agenzia delle Entrate).

 

Denuncia e versamento

Occupazioni permanenti
Entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata rilasciata la concessione, il contribuente deve presentare ad Ancona Entrate S.r.l. apposita denuncia di occupazione ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale.

L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa il versamento annuale della tassa sulla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno di riferimento del tributo.

Ogni contribuente che ha presentato denuncia per la Tosap permanente riceverà a casa il bollettino di conto corrente postale, dove sono riportati gli estremi del titolare della tassa e l’importo complessivo da pagare. Il mancato ricevimento del bollettino postale non esime il soggetto dal pagamento della tassa di occupazione.

La tassa, se d’importo superiore a € 258,23 può essere corrisposta in tre rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del tributo.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  • c/c postale n. 16550600 intestato a Comune di Ancona Servizio Tesoreria – Tosap permanente;
  • direttamente presso la Tesoreria Comunale (Banca Carige Italia S.p.A., Via Frediani n. 8/D – Ancona).

Occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle aventi durata superiore ad un mese o aventi carattere ricorrente, l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

Il versamento della Tosap temporanea deve essere effettuato non oltre il termine di scadenza dell’occupazione.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  • c/c postale n. 10982601 intestato a Comune di Ancona Servizio Tesoreria – Tosap Temporanea, specificando obbligatoriamente la causale del versamento, l’anno e il periodo di occupazione;
  • direttamente presso la Tesoreria Comunale (Banca Carige Italia S.p.A., Via Frediani n. 8/D – Ancona);
  • incaricato del Comune (in occasione di fiere o festeggiamenti o mercati non ricorrenti).

Ravvedimento operoso
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento (anche di una sola rata) dell’importo dovuto alle prescritte scadenze, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa evasa.

I contribuenti possono volontariamente decidere di mettersi in regola con il pagamento della Tosap avvalendosi dell’istituto del Ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, evitando così di incorrere a pesanti applicazioni di interessi di mora e sanzioni amministrative.

Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire è necessario che:

  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Le forme di ravvedimento operoso oggi previste sono:

  • Ravvedimento Sprint: entrato in vigore con il Dl 98/2011, consente al contribuente di sanare il ritardo nel versamento con una penalità giornaliera sensibilmente ridotta e una sanzione pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo, oltre agli usuali interessi legali solo se il pagamento si perfeziona entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.
  • Ravvedimento Breve: può essere effettuato dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 1,50%, oltre agli usuali interessi legali.
  • Ravvedimento intermedio: può essere effettuato dal 31° giorno fino al 90° giorno successivo alla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 1,67%, oltre agli usuali interessi legali.
  • Ravvedimento Lungo: può essere effettuato dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75%, oltre agli usuali interessi legali.

Gli interessi devono essere calcolati nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera pari a:

  • 1,0% per l’anno 2014 (D.M. 12/12/13, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13/12/13);
  • 0,5% per l’anno 2015 (D.M. 11/12/14, pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/14);
  • 0,2% per l’anno 2016 (D.M. 11/12/15, pubblicato nella G.U. n. 291 del 15/12/15).

L’importo del Ravvedimento operoso va pagato con apposito bollettino di versamento, intestato a: COMUNE DI ANCONA TOSAP – SERVIZIO TESORERIA – 60100 ANCONA – sul c/c postale n° 16550600, barrando la casella Ravvedimento.

Passi carrabili
Per l’attivazione di un “ingresso” veicolare ad area o garage privato, da utilizzare per lo stazionamento di mezzi o per attività lavorativa occorre il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comando Polizia Municipale – Via dell’Industria n. 5 Ancona.

Il richiedente deve presentare domanda su apposito modello. L’istanza di richiesta può essere:

  • consegnata direttamente alla Polizia Municipale – Via dell’Industria n. 5 Ancona;
  • consegnata direttamente al Protocollo Generale del Comune di Ancona Largo XXIV Maggio 1.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  • ricevuta del versamento di euro 17,50 da effettuare presso la Tesoreria Comunale o tramite bollettino di conto corrente postale n. 13275607 intestato a “Comune di Ancona- Servizio Tesoreria”;
  • estratto di mappa catastale o planimetria in scala dove viene evidenziato il passo carraio da autorizzare;
  • copia stralcio della planimetria catastale indicante foglio e mappale.

Affrancazione della tassa sui passi carrabili
La tassa relativa all’occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata secondo le tariffe indicate nel Regolamento comunale TOSAP.

Il soggetto è tenuto a presentare ad Ancona Entrate S.r.l. apposita domanda scritta indicando l’ubicazione del passo carrabile.

Inoltre, il contribuente deve comunicare ad Ancona Entrate S.r.l. , entro i 10 giorni successivi, l’avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile, dell’ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

Normativa di riferimento
In questa sezione è possibile consultare la normativa di riferimento relativa alla TOSAP: